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Novità in materia di assegni, denaro contante e titoli al portatore

Dal prossimo 30 aprile 2008 entreranno in vigore alcune importanti novità, previste dal decreto legislativo n. 231/2007,in materia assegni bancari e circolari, denaro contante  e titoli al portatore, libretti al portatore,in particolare:

Trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante e di titoli al portatore

Il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore tra soggetti diversi sarà vietato perimportoo complessivamente pari o superiore a €5.000; il trasferimento potrà essere eseguito per il tramite di banohe, istituti di moneta
elettronica e Poste Italiane Spa.
Assegni bancari e circolari
1. Le banche saranno tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola "NON TRASFERIBILE".


I moduli di assegno bancario già in possesso dei correntisti potranno essere utilizzati anche dopo il 30 aprile 2008. avendo cura di rispettare all''''atto dell''''emissione le regole indicate nella presente informativa.
2. L''''apposizione della clausola "NON TRASFERIBILE" sugli assegnii bancari e circolari diverrà obbligatoria per importi pari o superiori a €. 5.000.
Gli assegni emessi con tale clausola dovranno riportare sempre I nome o la ragione sociale del beneficiano.

3. || cliente potrà chiedere alla propria banca,iscritto, il rilasciodi moduli di assegno bancario o l''''emissione di assegni circolari in forma libera (senza|la clausola di non trasferibilità).Per ciascun modulo di|assegno bancario rilasciato o per pen ogni assegno circolare emesso in forma libera sarà dovuta dal correntista, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1.50.

4 I dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera e di coloro che li abbiano presentati all''''incasso saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta. Le banche saranno tenute a segnalare a dette Autorità tutte le  infrazioni alle regole sopra riportate di cui avranno notizia.

5. Ciascuna girata apposta sugli assegni bancari e circolari emessi informo libera dovrà recare, a pena di nu||itè, il codice fiscale del girante E'''' dunque  importante, per la regolarità dell''''assegno, non solo ricordare di aggiungere il
proprio codice fiscale all''''atto dell''''apposizione della girata su un assegno  bancario o circolare richiesto o rilasciato in forma libera, ma anche controllare che eventuali precedenti girate rechino il codice in questione.

6. Gli assegni bancari emessi all''''ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali "a me stesso", "a me medesimo" o simili in luogo del nome del traente) potranno essere girati unicamente ad una banca per l''''incasso e non potranno pertanto circolare.

Le regole sopra indicate riguarderanno anche gli assegni di conto corrente postale, i vaglia postali e cambiari.

Libretti al portatore
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovrà essere inferiore a €. 5.000.
I libretti con saldo pari o superiore a  €5.000 esistenti al 30.04.2008 dovranno essere estinti ovvero il saldo dovrà essere ridotto entro il suddetto limite entro il 30 giugno 2009.
In caso di trasferimento di libretto al portatoredi qualsiasi importo, il cedente dovrà comunicare entro 30 giorni alla Banca emittente i dati identificativi del cessionario e la data di trasferimento.

 

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