Proposte Immobiliari Offerta Lavoro Glossario Archivio Articoli Scadenze Contatti

Nullità della delibera condominiale di opere abusive

Secondo la sentenza della Cassazione n. 1626 del 25/01/2007, la delibera condominiale con la quale si decide la realizzazione di un’opera edile abusiva è nulla per illiceità dell’oggetto.

E’ altresì nulla la delibera condominiale con la quale si prenda  una decisione che, se posta in esecuzione, possa pregiudicare la sicurezza del fabbricato ( chiusura di spazi comuni destinati all’areazione degli appartamenti prospicienti, senza adozione  di misure sostitutive atte a garantire un adeguato ricambio dell’aria).


Infatti , l''esecuzione di un''opera abusiva è contrastante con le norme imperative, di cui agli artt. 31 e 41, l. 17 agosto 1942, n. 1150,  e 10 e 13, l. 6 agosto 1967, n. 765 (vedi ora d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380).
Inoltre, l''illiceità dell''oggetto della delibera dell''assemblea che  l''ha disposta è in contrasto con le norme di ordine pubblico  (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 7 marzo 2005, n. 4806

Glossario