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Obblighi degli operatori finanziari

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI FINANZIARI- L’articolo 37, comma 6, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006  ha modificato l’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che disciplina le sanzioni per le violazioni da parte degli operatori finanziari degli obblighi scaturenti da richieste dell’Amministrazione finanziaria nell’esercizio dei poteri inerenti all’accertamento delle imposte dirette o dell’imposta sul valore aggiunto.

 
Le modifiche intervenute hanno adeguato il sistema sanzionatorio relativo agli operatori finanziari al mutato quadro normativo conseguente alle modifiche in materia di indagini economiche finanziarie operate con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) agli articoli 32 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e 51 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
 
Per effetto della nuova formulazione dell’articolo 32, comma 1, numero 7), del DPR n. 600 del 1973 ed analogamente dell’articolo 51, comma 2, numero 7), del DPR n. 633 del 1972 gli uffici dell’Amministrazione finanziaria possono richiedere “alle banche, alla società Poste italiane s.p.a., per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi.”
 
Ciò premesso, l’articolo 10, comma 1, del d.lgs. 471 del 1997 dispone attualmente che “se viene omessa la trasmissione dei dati delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell''esercizio dei poteri inerenti all''accertamento delle imposte dirette o dell''imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni (euro 2.066, n.d.r.) a lire quaranta milioni (euro 20.658, n.d.r.).”
 
L’articolo 37, comma 6, lettera b) del decreto ha inoltre inserito nel menzionato articolo 10, il comma 1-bis, secondo cui “la sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.”
 
Risultano quindi ampliate le condotte punibili ai sensi del citato articolo 10 del d.lgs. n. 471 del 1997.
 
La disposizione del comma nuovo comma 1-bis ha portata innovativa, giacché estende l’applicabilità della sanzione amministrativa alle ipotesi di violazioni dei nuovi obblighi di comunicazione all’anagrafe tributaria previsti a carico degli operatori finanziari dall’articolo 7, sesto comma, del DPR n. 605 del 1973, secondo cui “…l’esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicati all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale.”

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