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Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

Il comma 20 dell’articolo 36, del decreto, ha abrogato il comma 3 dell’articolo 93 del TUIR, secondo cui il valore delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi - determinato sulla base dei corrispettivi pattuiti, “può essere ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2 per cento. Per le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all''estero, se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la misura massima della riduzione è elevata al 4 per cento

E’ soppressa, pertanto, la facoltà per il contribuente di dare rilevanza fiscale alla svalutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, operata per tenere conto del rischio contrattuale.
 
Il comma 21, dell''articolo 36, del decreto stabilisce che le disposizioni in commento si applicano a decorrere dal periodo d''imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (4 luglio).