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Perdite di lavoro autonomo e di imprese minori - Revisione regime fiscale

Il comma 27 dell’art. 36, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 ha riformulato l’articolo 8 del TUIR in materia di perdite di lavoro autonomo e di imprese minori.
 
Più precisamente, attraverso una modifica dei commi 1 e 3 del richiamato art. 8, è stata eliminata la possibilità per i soggetti che producono reddito di lavoro autonomo e per le imprese minori di cui all’art. 66 del TUIR, di portare in deduzione le perdite d’esercizio dal proprio reddito complessivo. Si ricorda che tale compensazione poteva avvenire unicamente nel periodo d’imposta in cui le perdite si erano prodotte, escludendo, quindi, la possibilità di riportarle in esercizi successivi (c.d. riporto in avanti).
 
La nuova disciplina introdotta dal decreto ha previsto anche per tali contribuenti, come già avviene per i soggetti in contabilità ordinaria, la possibilità di dedurre le perdite unicamente dai redditi della stessa categoria di quella che le ha generate. Le stesse perdite possono essere scomputate, pertanto, sempre dai redditi della stessa specie, nei successivi periodi d’imposta ma non oltre il quinto. Si passa, in sostanza, da un regime di compensazione orizzontale ad uno verticale che diventa, pertanto, il regime normale delle perdite per la generalità dei contribuenti.
 
Il comma 2 dell’articolo 8 non ha subito rilevanti modificazioni. Viene confermato il principio per cui le perdite delle società di persone e delle associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR sono imputate direttamente ai singoli soci (proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili) i quali potranno dedurle nell’esercizio in cui sono realizzate e, per la parte eccedente, negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto, dai redditi appartenenti alla stessa categoria di reddito dalla quale derivano. Tale disciplina, nel caso di perdite di società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale, si applica unicamente nei confronti dei soci accomandatari.

Si ritiene opportuno precisare che il comma 3, dell’art. 8, così come modificato dal decreto, dispone che anche nei confronti delle imprese minori e degli esercenti arti e professioni trovi applicazione il comma 2 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, il comma 3 dell’articolo 84 del TUIR (così come modificati dall’art. 36, commi 12, 13 e 14 del decreto) che rispettivamente disciplinano il riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre esercizi di attività e l’applicazione della norma antielusiva diretta ad evitare un uso distorto del beneficio temporale previsto dal comma 2 (cfr. par. 28).

 
A tal proposito si fa presente che il comma 2 dell’articolo 84 del TUIR, richiamato dal modificato comma 3 dell’articolo 8, si riferisce alla possibilità di computare le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta in diminuzione del reddito complessivo. Il riferimento al reddito complessivo, peraltro, è stato introdotto nella norma quando la stessa si riferiva ai soggetti IRES (già IRPEG).
 
Per quanto concerne i soggetti indicati nell’art. 66 del TUIR ed i professionisti, il richiamo alla nozione di reddito complessivo non può che essere riferito al reddito della specie di appartenenza.
 
L’art. 36, comma 28, del decreto regola la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 27 e dispone che queste ultime si applicano ai redditi ed alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.