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Plusvalenze derivanti da cessioni di immobili oggetto di donazione

Il comma 38 dell’art. 37 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 apporta modifiche all’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, in tema di cessioni a titolo oneroso di immobili acquisiti per donazione.
 
In base all’art. 67, nella formulazione vigente prima della modifica, “costituiscono plusvalenze tassabili, se non costituiscono redditi di capitali ovvero non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, … le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari …”.
 
Quindi, prima dell’entrata in vigore del decreto l’eventuale plusvalenza (differenza tra il prezzo di vendita e valore del bene acquisito per donazione) realizzata in occasione della vendita di immobili acquisiti per donazione, non era imponibile.
 
La norma introdotta intende invece evitare eventuali manovre elusive, congegnate in modo che il proprietario dell’immobile, che non aveva ancora maturato i cinque anni dall’acquisto (o costruzione), donava l’immobile a un terzo, il quale poi, successivamente, procedeva alla vendita.
 
Per effetto della modifica apportata all’art. 67, ad opera del comma 38, lettera a), è stato uniformato il trattamento fiscale previsto nel caso di cessioni di immobili acquistati a titolo oneroso a quello stabilito nell’ipotesi in cui l’acquisizione è avvenuta per donazione.
 
Per quanto concerne le condizioni per la tassabiità, l’art. 37, comma 38, lett. b), del decreto stabilisce che è soggetta a tassazione la plusvalenza conseguita a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili acquisiti per donazione a condizione che non siano decorsi 5 anni dalla data di acquisto dell’immobile da parte del donante alla data della cessione.
 
Si sottolinea che le disposizioni in commento, in quanto elevano a presupposti per la tassazione alcune fattispecie precedentemente non rilevanti, hanno efficacia innovativa e pertanto trovano applicazione alle sole cessioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.
 
Il successivo comma 39 dell’art. 37 in commento, modifica l’art. 68 del TUIR precisando che la plusvalenza, in caso di immobili acquisiti per donazione e ceduti entro 5 anni a decorrere dalla data di acquisto da parte del donante è determinata ponendo a confronto il corrispettivo della cessione e il costo di costruzione o di acquisto sostenuto dal donante.