Poteri degli agenti della riscossione

Il comma 25 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 riconosce ai dipendenti di Riscossione s.p.a. e delle società dalla stessa partecipate, denominate “agenti della riscossione”, la possibilità di utilizzare i dati di cui dispone l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Si tratta dei dati che le banche, le poste e gli altri intermediari finanziari, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza relativamente a qualsiasi soggetto che intrattenga con loro rapporti o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria.
L’accesso a tali dati è consentito ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione.
Il successivo comma 26, consente, ai soli fini della riscossione tramite ruolo, agli agenti della riscossione di accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando un’apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici e privati, che li detengono, con l’ulteriore facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere le relative certificazioni in carta libera.
Ai sensi del comma 26-bis, inserito in sede di conversione del decreto, per l’attuazione di questa facoltà di accesso, l’Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono accedere ai dati ed utilizzarli.