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Reddito di lavoro autonomo

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE – CESSIONE CLIENTELA – SPESE SOSTENUTE DAL COMMITTENTE -Il comma 29 dell’art. 36 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006  ha modificato in modo incisivo le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo.

I nuovi commi 1-bis e 1-ter inseriti nell’art. 54 del TUIR, innovando la disciplina, prevedono la rilevanza reddituale delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate attraverso l’estromissione dei beni strumentali dall’ambito dell’attività di lavoro autonomo. Sono escluse le cessioni di beni il cui costo di acquisto non è ammortizzabile, come ad esempio gli immobili e gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione.
 
Le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla formazione del reddito quando sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso, mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni o quando i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione.
Ai sensi del nuovo comma 1-ter, le plusvalenze e le minusvalenze sono date dalla differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l’indennità percepiti ed il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, dalla differenza tra il valore normale del bene ed il costo non ammortizzato. Nell’ipotesi di beni il cui costo non sia integralmente deducibile, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
 
Si ritiene, inoltre, che, in applicazione del criterio di imputazione temporale dei redditi di lavoro autonomo fondato sul principio di cassa ed in mancanza di un espresso riferimento normativo, non vi sia la possibilità per il professionista di rateizzare in più esercizi la plusvalenza realizzata, come previsto, invece, dall’art. 86, comma 4, del TUIR.
 
Il comma 29 in esame, inoltre, ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 54 del TUIR. In base a tale norma, concorrono a formare il reddito del professionista anche i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale. Nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della clientela o di elementi immateriali, sia riscosso in un’unica soluzione, la nuova lettera g-ter, del comma 1 dell’art. 17 del TUIR, inserita dal citato comma 29, prevede la possibilità per il contribuente di assoggettare tali importi a tassazione separata.
 
Infine, il comma 29 ha regolato espressamente la fattispecie relativa alla deducibilità delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura. Fermo restando la natura di compenso dei rimborsi spese, in base alla nuova formulazione del comma 5 dell’art. 54 del TUIR, le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura per l’importo effettivamente pagato dal committente, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo e, quindi, non soggiacciono al limite del 2% previsto dalla prima parte del comma 5.
 
Dal punto di vista degli adempimenti, il committente riceverà da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l’esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del servizio. Il committente comunicherà al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta e invierà allo stesso copia della relativa documentazione fiscale. In questo momento il costo non è deducibile per l’impresa committente. Il professionista emetterà la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate al committente e considererà il costo integralmente deducibile, qualora siano state rispettate le predette condizioni. L’impresa committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese.  

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