Coerentemente con la sua funzione, volta ad evitare la doppia imposizione degli utili societari, la predetta disciplina non opera qualora gli utili siano distribuiti da soggetti residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, come individuati dal D.M. 21 novembre 2001. In siffatta ipotesi, gli utili relativi a partecipazioni qualificate e non qualificate concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, a meno che gli stessi non siano già stati imputati al socio, per trasparenza, ai sensi degli articoli 167, comma 1, e 168 del TUIR, ovvero sia stata data dimostrazione, in seguito all’esercizio dell’interpello, che dalle partecipazioni non è stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.
In base alla formulazione originaria della norma, la menzionata disciplina risultava applicabile in tutte le ipotesi in cui gli utili di partecipazione erano comunque “provenienti” da società residenti in Paesi c.d. black list. In altri termini, ai fini della integrale sottoposizione a tassazione degli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata, non aveva rilievo la circostanza che le partecipazioni fossero detenute direttamente o per il tramite di altre società, quali anelli intermedi della catena partecipativa.
Il c.d. correttivo IRES aveva modificato la norma in esame, prevedendo che la tassazione integrale dei predetti utili operasse con esclusivo riferimento a quelli “corrisposti” dalle partecipate residenti nei c.d paradisi fiscali. Tale modifica aveva ridotto il campo di applicazione dell’art. 47, comma 4, del TUIR, limitandolo alle sole remunerazioni corrisposte direttamente dalle partecipate che avevano fruito di regimi fiscali privilegiati residenti ed escludendo le remunerazioni comunque provenienti dalle predette società, ma distribuite tramite società intermedie (sub-holding) residenti in Stati a fiscalità ordinaria.
L’art. 36, comma 3, del decreto, per contrastare facili manovre elusive, ha ripristinato l’originaria formulazione della norma. Per effetto di tale modifica, pertanto, il regime di tassazione integrale riguarderà non solo gli utili e i proventi equiparati distribuiti direttamente dai soggetti residenti nel paradiso fiscale, ma anche quelli - da essi generati - che fluiscono tramite società intermedie.
Al riguardo, si precisa che la medesima disciplina continua a rendersi applicabile sia agli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società o enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, sia ai proventi dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a) del TUIR. Si ritiene, infatti, che il sintetico riferimento letterale agli “utili”, ora contenuto nel comma 4 dell’art. 47 del TUIR, debba essere interpretato – per motivi di coerenza sistematica – nella sua accezione più vasta e generale. Tale conclusione è indirettamente confermata dalla relazione illustrativa al provvedimento che valorizza, in relazione al nuovo testo normativo, la sostituzione del termine “corrisposti” con “provenienti”.
E’ appena il caso di sottolineare che la modifica in discorso trova applicazione – per effetto del rinvio all’art. 47 del TUIR operato dal successivo art. 59 - anche relativamente agli utili e ai proventi equiparati percepiti da persone fisiche nell’esercizio di impresa e a quelli percepiti da società di persone commerciali. Inoltre, la modifica apportata all’art. 89, comma 3, del TUIR dal nuovo comma 4-bis, introdotto nel decreto dalla legge di conversione, chiarisce che il menzionato regime di integrale concorso alla formazione del reddito riguarda anche gli utili e i proventi equiparati “provenienti” da società e enti di ogni tipo residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, percepiti da soggetti IRES.
In sede di applicazione della norma, con particolare riguardo alla ipotesi di partecipazioni indirette tramite sub-holding, si rende necessario individuare, nel complesso degli utili distribuiti, quelli generati dalle partecipate nel “paradiso”.
Per un corretto inquadramento del problema, occorre tenere presente che la disposizione svolge, fondamentalmente, una funzione di chiusura del sistema contro le triangolazioni sui dividendi che consentono ai soci di percepire utili provenienti dai paradisi fiscali attraverso società intermedie, sostanzialmente interposte.
Ne consegue che – in presenza di partecipazioni in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata indirettamente detenute – il regime di integrale tassazione si rende applicabile ai soli utili che – in coerenza con il dato testuale della disposizione - si possono considerare da esse “provenienti”.
Nelle ipotesi estreme di sub-holding intermedie qualificabili come mere conduit company, l’intero utile da esse distribuito potrà infatti ritenersi generato nel paradiso fiscale in cui è localizzata la società operativa. Del pari, sarà possibile individuare – ragionevolmente - la fonte degli utili erogati da holding statiche o da società che non svolgono una effettiva attività economica, limitandosi alla mera detenzione delle partecipazioni.
In ultimo, si ricorda che i possessori di partecipazioni in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata (anche se diverse da quelle di controllo o collegamento) potranno ottenere la disapplicazione della normativa summenzionata qualora forniscano la dimostrazione – tramite l’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell’art. 167 del TUIR – che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.
E’, invece, irrilevante l’eventuale parere favorevole alla disapplicazione della normativa CFC, emesso dall’Agenzia delle Entrate in base alla esimente di cui alla lettera a), del comma 5, del citato articolo 167, a fronte della dimostrazione dell’esercizio di una effettiva attività commerciale della partecipata. Tale irrilevanza trova giustificazione ove si consideri che il regime di parziale concorso alla formazione del reddito previsto per gli utili societari non costituisce un’agevolazione, bensì il rimedio contro la doppia imposizione degli utili medesimi, riservato alle solo ipotesi in cui essa può prodursi.