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Registrazione per agenti immobiliari

Legge Finanziaria 2007: Registrazione per agenti immobiliari (art. 5, comma 28)

Obbligo per i mediatori immobiliari di registrare le scritture private non autenticate di natura negoziale, presso l''Ufficio del Registro, stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.

A fronte di ciò gli agenti diventano solidalmente responsabili, con le parti, dell''atto negoziale, per il pagamento dell''imposta di registro. La norma comporta una modifica al Testo Unico delle disposizioni concernenti l''imposta di registro, approvato con DPR 131/1986.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(Legge finanziaria 2007)


(in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006, suppl. ord. n. 244/L)


Commi estratti



                                Art.1

                             (omissis)

 

46.

32. Al testo unico delle disposizioni concernenti l''imposta di registro, di cui al decreto del Parlamento del presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all''articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:


<<d-bis) gli agenti di affare in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo all''articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari >>;


b) all''articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente:


<<1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all''articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell''imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione dell''affare>>.

Obbligo solidale per i mediatori immobiliari di registrare tutte le scritture private poste in essere nell''ambito della propria attività

 
 

Il comma 46 dell''articolo unico della finziaria 2007 interviene apportando delle modifiche alle disposizioni concernenti l''imposta di registro, di cui al DPR 131/1986.


Il comma in esame integra il disposto dell''art. 10 comma 1, del predetto decreto aggiungendo, con la lettera d-bis), agli altri soggetti obbligati a richieder la registrazione: 2 gli agenti di affare in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all''articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.


La disposizione della finanziaria in oggetto interviene altresì sull''articolo 57 del DPR 131/1986 aggiungendo il comma 1-bis in ragione del quale gli agenti immobiliari di cui alla predetta lettera d-bis) dell''art. 10. appena menzionato, sono tenuti solidalmente al pagamento dell''imposta per le scritture private di cui sopra.

 

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