
Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni - Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell''edilizia" - TITOLO I PRINCIPI GENERALI-Art. 8.
1. La documentazione progettuale di cui all''articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e'' compilata secondo le modalitą stabilite con decreto del Ministro delle attivitą produttive, di concerto con il Ministro dell''ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.
2. La conformitą delle opere realizzate, rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui al comma 1, deve essere asseverata dal direttore dei lavori, e presentata al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il Comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori se la stessa non e'' accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore lavori.
3. Una copia della documentazione di cui al comma 1, e'' conservata dal Comune, anche ai fini degli accertamenti previsti al comma 4.
4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalitą di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d''opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformitą alla documentazione progettuale di cui al comma 1.
5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell''acquirente o del conduttore dell''immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma e'' posto a carico dei richiedenti.
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