
L’articolo 35, comma 17, del decreto legge n.223 del 4 luglio 20006 modifica la disciplina dei limiti al riporto delle perdite nell’ipotesi di retrodatazione degli effetti fiscali delle operazioni di fusione e scissione.
Per effetto di tale disposizione, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali, tutte le società partecipanti alla fusione, compresa la società incorporante, dovranno determinare un proprio “risultato di periodo”, relativo all’intervallo temporale che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. L’eventuale perdita sarà assoggettata, insieme alle perdite fiscali pregresse del soggetto partecipante alla fusione, alle disposizioni di cui all’articolo 172, comma 7 del TUIR.
La disposizione in commento trova applicazione anche per le operazioni di scissione in forza dell’espresso rinvio all’articolo 172, comma 7, del TUIR, effettuato dall’articolo 173, comma 10, del TUIR.
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