Rettifica di valore e di corrispettivo ai fini dell''imposta di registro

Il comma 23-ter dell’articolo 35, inserito nel testo del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006 in sede di conversione, introduce un ulteriore comma 5-bis all’articolo 52 del DPR n. 131 del 1986, recante disposizioni in tema di rettifica del valore degli immobili.
Ai sensi del predetto comma 5-bis, le disposizioni dei commi 4 e 5 dell’articolo 52 citato non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, cioè alle cessioni diverse da quelle che intervengono fra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze.
Si ricorda che il comma 4 dell’articolo 52, esclude - per gli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita - il potere dell’ufficio di rettificare il valore dell’immobile se dichiarato in misura non inferiore all''importo risultante dalla moltiplicazione della rendita per determinati coefficienti (conformemente, cioè, al valore catastale).
Per effetto della rimozione del predetto limite alla potestà di rettifica, agli atti prima richiamati tornano applicabili le disposizioni generali enunciate all’articolo 52, comma 1, del citato DPR n. 131, che consentono all’ufficio di rettificare il valore dichiarato sulla base del valore venale dell’immobile.