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Rimborso tributi-esclusione dell''anatocismo

Il comma 50 dell’articolo 37 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, ponendo fine alla dibattuta questione sorta in giurisprudenza a proposito del riconoscimento del diritto del contribuente agli interessi anatocistici, ne esclude la corresponsione sui rimborsi di tributi di ogni specie. La specifica normativa tributaria, come espressamente evidenziato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto, “assorbe e sostituisce la disciplina dettata dal codice civile”.
 
In tal modo, gli interessi maturati sui tributi rimborsati sono dovuti nella misura fissa stabilita dalla singola legge d’imposta e non sono cumulabili con gli interessi anatocistici di cui all’articolo 1283 del codice civile, per il quale: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
 
La disciplina contenuta nel comma 50, in assenza di specifiche disposizioni, entra in vigore il 4 luglio 2006, in base all’art. 41 del decreto; ne consegue che essa si applica agli interessi che maturano dalla data di entrata in vigore del decreto in commento.