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Riporto perdite nella trasparenza fiscale

L’articolo 36, comma 9, del decreto  legge n. 223 del 4 luglio 2006 modifica il comma 3 dell’articolo 115 del TUIR, aggiungendo alla fine il seguente periodo: “Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all''inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate”.

 
A seguito della modifica normativa appena richiamata, il comma 10 dell’art. 36 del decreto modifica il comma 2 dell’art. 116 del TUIR, al fine di rendere applicabile la medesima disposizione anche ai soci (persone fisiche) delle società a ristretta base personale che optano per il regime della trasparenza.
 
Scopo della disposizione è quello di introdurre un limite all’utilizzo delle perdite fiscali anteriori alla tassazione per trasparenza, conformemente a quanto previsto per il regime delle perdite adottato nel consolidato fiscale.
 
Anteriormente alla modifica in commento, infatti, a differenza di quanto avviene nel consolidato, la società partecipante che ha esercitato l’opzione per la trasparenza aveva la possibilità di utilizzare le perdite pregresse sia per compensare i propri redditi che per compensare i redditi imputati per trasparenza dalla società partecipata.
 
La modifica contrasta fenomeni di pianificazione fiscale consistenti nel ridurre le partecipazioni detenute in una società al fine di accedere alla tassazione per trasparenza anziché al consolidato fiscale, all’interno del quale non è consentito l’utilizzo di perdite pregresse.
 
Ai sensi del comma 11 dell’articolo 36 in esame, le disposizioni hanno effetto dal periodo d’imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ma solo con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d’imposta chiusi a partire dalla predetta data. Ad esempio, in ipotesi di società partecipata, che chiude il periodo di imposta al 31 luglio 2006, e di soci con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1º gennaio-31 dicembre 2006), la modifica normativa trova applicazione. Diversamente, nel caso in cui il periodo di imposta della partecipata chiude il 30 giugno 2006, la nuova norma non trova applicazione.

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