Ritenute a titolo di acconto per redditi derivanti dall''assunzione

RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO PER I REDDITI DERIVANTI DALL’ASSUNZIONE DI OBBLIGHI DI FARE, DI NON FARE O PERMETTERE - L’articolo 36, del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006 , comma 24, modifica l’articolo 25, primo comma, primo periodo, del DPR n. 600/1973 inserendo dopo le parole “o nell’interesse di terzi” le seguenti “o per l’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere”.
Per effetto di detta modifica, l’obbligo per i sostituti d’imposta di effettuare la ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, è esteso ai casi in cui vengano erogati compensi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi.
La ritenuta va effettuata, all’atto del pagamento, con obbligo di rivalsa e a titolo di acconto dell’IRPEF nella misura del 20 per cento del compenso.
Si sottolinea che il comma 24 in esame completa, anche sotto il profilo dell’applicazione delle ritenute, l’equiparazione tra redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o di permettere, già esistente sotto il profilo della determinazione delle modalità di concorso al reddito nella categoria dei redditi diversi (articolo 71, comma 2, del TUIR).
L’obbligo di operare la ritenuta sorge per i compensi corrisposti a partire dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell’art. 41 del decreto stesso.
Le ritenute operate dovranno essere versate nei tempi e nei modi ordinari.