Ritenute e contributi dovuti da appaltatori e subappaltatori

I commi da 28 a 34 dell’articolo 35 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 recano disposizioni dirette sia ad incrementare il livello di adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi cui sono tenuti le imprese che operano in qualità di appaltatori e subappaltatori sia a migliorare le garanzie per gli enti impositori e previdenziali di riscuotere i propri crediti.
I commi da 28 a 31 affermano la responsabilità solidale degli appaltatori per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dovuti dai subappaltatori per i propri dipendenti.
La responsabilità solidale in esame non può eccedere l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore. Essa viene meno ove l’appaltatore verifichi, tramite l’acquisizione della necessaria documentazione, l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alle prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati. Fino a quando il subappaltatore non esibisce all’appaltatore la predetta documentazione, quest’ultimo avrà facoltà di sospendere la corresponsione dei corrispettivi dovuti al subappaltatore.
Il comma 31 specifica, inoltre, che “gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.”
I successivi commi 32 e 33 prevedono che il committente paghi il corrispettivo dovuto all’appaltatore dopo aver verificato, tramite l’acquisizione della relativa documentazione, l’esatto adempimento degli obblighi concernenti l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alle prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati.
L’inosservanza del nuovo obbligo è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000, qualora i predetti adempimenti non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore. La competenza dell’ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell’appaltatore.
Il comma 34, come modificato dalla legge di conversione, infine, differisce l’applicazione di tutte le disposizioni di cui si tratta all’approvazione di un decreto di attuazione “che stabilisca la documentazione attestante l’assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Per effetto dell’ultimo periodo del comma 34 viene comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo cui “in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”, con la specificazione che il precetto del suddetto articolo “deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente”.