L’articolo 35, decreto legge n.223 del 4 luglio 2006 ai commi 26-ter e 26-quater, interviene sulla disciplina della sanatoria delle irregolarità amministrative commesse dai concessionari del servizio nazionale della riscossione e dai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, integrando le disposizioni originariamente contenute nei commi 426 e 426-bis dell’articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005). In particolare, questi ultimi hanno introdotto per i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione la “facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall’attività svolta fino al 30 giugno 2005”.
• la prima, pari al 40% del totale, da versare il 29 dicembre 2005;
• la seconda, pari al 30% del totale, da versare entro il 30 giugno 2006;
• la terza, pari al 30% del totale, da versare entro il 27 dicembre 2006.
• provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali non era pendente ricorso amministrativo o giurisdizionale alla data del 30 giugno 2005;
• irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se queste sono state accertate in sede penale, con sentenza definitiva, prima della data di entrata in vigore della legge n. 311 del 2004.
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