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Sanatoria concessionari della riscossione

 L’articolo 35, decreto legge n.223 del 4 luglio 2006 ai commi 26-ter e 26-quater, interviene sulla disciplina della sanatoria delle irregolarità amministrative commesse dai concessionari del servizio nazionale della riscossione e dai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, integrando le disposizioni originariamente contenute nei commi 426 e 426-bis dell’articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005). In particolare, questi ultimi hanno introdotto per i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione la “facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall’attività svolta fino al 30 giugno 2005”.

Per l’efficacia della sanatoria è richiesto il versamento di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004, da effettuarsi, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 febbraio 2006, n. 112, in unica soluzione entro il 29 dicembre 2005, ovvero in tre rate di cui
    1. la prima, pari al 40% del totale, da versare il 29 dicembre 2005;

    2. la seconda, pari al 30% del totale, da versare entro il 30 giugno 2006;

    3. la terza, pari al 30% del totale, da versare entro il 27 dicembre 2006.

 
In argomento, l’Agenzia delle Entrate, con circolare del 4 aprile 2006, n. 12 ha chiarito che la sanatoria riguarda solo la responsabilità amministrativa derivante dalle violazioni che comportano l’irrogazione delle sanzioni. Non produce effetti per quel che concerne il pagamento delle somme dovute, non riversate, e dei relativi interessi.
 
Il comma 26-ter dell’articolo 35 del decreto dispone che sono considerati efficaci i versamenti della prima e seconda rata, se eseguiti tardivamente rispetto alle date sopra indicate, ma entro il termine del 10 luglio 2006.
 
La efficacia della tardiva definizione è condizionata al pagamento altresì degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento della stessa.
 
Il successivo comma 26-quater è una norma di interpretazione autentica, volta a precisare che la sanatoria di cui ai citati commi 426 e 426-bis della legge finanziaria 2005 non produce effetti sulla responsabilità amministrativa delle società concessionarie della riscossione o dei commissari governativi, relativamente a:

provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali non era pendente ricorso amministrativo o giurisdizionale alla data del 30 giugno 2005;

irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se queste sono state accertate in sede penale, con sentenza definitiva, prima della data di entrata in vigore della legge n. 311 del 2004.

 

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