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Sanzioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Sanzioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell''edilizia" - TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI - Art. 15.


1. Il progettista che rilascia la relazione di cui all''articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all''articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all''articolo 4, comma 1, e'' punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che rilascia la relazione di cui all''articolo 8 o un attestato di certificazione energetica non veritieri, e'' punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l''autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all''ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l''asseverazione di conformità delle opere, di cui all''articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e'' punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l''autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all''ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione di conformità delle opere di cui all''articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica di cui all''articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e'' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro.

5. Il proprietario o il conduttore dell''unità immobiliare, l''amministratore del condominio, o l''eventuale terzo che se ne e'' assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell''articolo 7, comma 1, e'' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

6. L''operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all''articolo 7, comma 2, e'' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L''autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all''immobile, l''originale della certificazione energetica di cui all''articolo 6, comma 1, e'' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.

8. In caso di violazione dell''obbligo previsto dall''articolo 6, comma 3, il contratto e'' nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore.

9. In caso di violazione dell''obbligo previsto dall''articolo 6, comma 4, il contratto e'' nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.

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