Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell''ipoteca nei mutui immobiliari

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n.7
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
della concorrenza, lo sviluppo di attivita'' economiche e la
nascita di nuove imprese.
Art. 6.
Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell''ipoteca nei mutui immobiliari
1. Ai fini di cui all''articolo 2878, n. 6), del codice civile, se
il creditore e'' soggetto esercente attivita'' bancaria, l''ipoteca
iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuosi estingue automaticamente decorsi trenta giorni dall''avvenuta estinzione dell''obbligazione garantita, che viene comunicata dal creditore alla conservatoria e al debitore, salvo che, ricorrendo giustificato motivo ostativo, nella medesima comunicazione il creditore non abbia presentato alla conservatoria apposita dichiarazione di permanenza dell''ipoteca. Ricevuta quest''ultima dichiarazione, il conservatore procede d''ufficio entro il giorno
successivo alla sua annotazione a margine dell''iscrizione
dell''ipoteca. Ai fini del presente comma non e'' necessaria
l''autentica notarile.
2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizionidi cui al comma 1 e le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell''articolo 1418 del codice civile.