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Separazione e divorzio:l’assegnazione della casa familiare


Una recente Sentenza della Corte di Cassazione (n. 10994/2007) con la quale i giudici, tornando a pronunciarsi in tema di assegnazione della casa familiare, hanno confermato un consolidato orientamento giurisprudenziale respingendo il ricorso proposto da una donna cui veniva revocata l’assegnazione della casa familiare  essendo convivente con un figlio che, sebbene in condizioni di turbamento  psichico, era economicamente indipendente.

L''assegnazione della casa familiare, in materia di separazione e di divorzio malgrado abbia anche riflessi economici, particolarmente  valorizzati dalla L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6 (come sostituito  dalla L. n. 74 del 1987, art. 11), risulta finalizzata alla esclusiva  tutela della prole e dell''interesse di questa a permanere nell''ambiente domestico in cui è cresciuta e non può essere disposta, come se fosse una componente degli assegni rispettivamente previsti dagli artt. 156  cod. civ. e L. n. 898 del 1970, art. 5, allo scopo di sopperire all''esigenze economiche del coniuge più debole, alle quali sono destinati unicamente gli assegni sopra indicati; perciò, la concessione del beneficio in parola resta subordinata all''imprescindibile presupposto dell''affidamento di figli minori  o della convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.

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