
Sicurezza degli impianti: nessun limite alla compravendita degli immobili
In riferimento al DECRETO - 22 gennaio 2008, n. 37, Regolamento concernente l''attuazione dell''articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita'' di installazione degli impianti all''interno degli edifici. (GU n. 61 del 12-3-2008 ), testo in vigore dal: 27-3-2008, pone la questione della sicurezza degli impianti.
La norma ha lo scopo di far maturare, nel mercato immobiliare, la consapevolezza della presenza di due tipi di fabbricato: quelli, con impianti a norma (e come tali garantiti e documentati), e quelli con gli impianti non in sicurezza
Tra i fabbricati con impianti a norma , peraltro, rientrano obbligatoriamente tutte le nuove costruzioni (e quelle che hanno subito i lavori di recupero di maggiore entità), cioè tutti i fabbricati per i quali si debba depositare in Comune l''attestazione di fine lavori, la quale, appunto, va corredata del certificato di conformità degli impianti.
In definitiva , se il venditore ha l''obbligo di garantire gli impianti a norma, l''acquirente può tuttavia continuare anche dopo il 26 marzo a esonerarlo da tale garanzia e cioè accettare di comprare il fabbricato "nello stato in cui si trova".
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