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Somministrazione di alimenti e bevande nei locali da ballo - Aliquota IVA

Il comma 1 dell’articolo 35 del decreto, inserendo il comma 6-bis all’articolo 74-quater del DPR n. 633 del 1972, recante “disposizioni per le attività spettacolistiche”, dispone che, ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle sale da ballo e nelle discoteche ed obbligatoriamente imposte ai frequentatori dei predetti locali si considerano accessorie alle prestazioni principali di intrattenimento o spettacolo ivi svolte.

 
In base all’articolo 12, primo comma, del DPR n. 633 del 1972, le cessioni di beni o le prestazioni di servizi “accessorie” ad una cessione o ad una prestazione principale, che siano effettuate “direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese”, non sono soggette autonomamente all’imposta sul valore aggiunto nei rapporti fra le parti dell’operazione.
 
Il secondo comma del medesimo articolo 12 prevede, inoltre, che “se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile”.
 
Da ciò consegue che le operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) accessorie ad una cessione o prestazione imponibile ai fini IVA sono assoggettate alla medesima aliquota a quest’ultima applicabile e che i corrispettivi relativi alle predette operazioni accessorie concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione o cessione principale.
 
Tanto premesso, in forza del citato comma 6-bis dell’articolo 74-quater del DPR n. 633 del 1972, le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle sale da ballo e nelle discoteche da imprese che svolgono quale attività principale l’intrattenimento o lo spettacolo sono soggette all’aliquota ordinaria pari al 20 per cento propria delle prestazioni di intrattenimento e spettacolo.
 
Si evidenzia al riguardo che la norma in commento pone quale elemento qualificante, ai fini dell’assoggettabilità delle consumazioni all’aliquota IVA nella misura del 20 per cento, la natura obbligatoria delle stesse.
 
Sono, pertanto, soggette all’aliquota IVA del 20 per cento le consumazioni obbligatoriamente imposte; resta ferma, invece, l’applicabilità alle consumazioni facoltative effettuate nelle sale da ballo e nelle discoteche, oltre a quella obbligatoria, della disposizione di cui al numero 121) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, che assoggetta all’aliquota del 10 per cento le somministrazioni di alimenti e bevande.
 
La norma in commento si riferisce alle discoteche e alle sale da ballo, ossia a quelle imprese che quale attività principale non effettuano somministrazione di alimenti e bevande, ma svolgono l’attività di intrattenimento di cui alla Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o l’attività di spettacolo di cui al numero 3) della Tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972.
 
La disposizione di cui trattasi si applica sia nelle ipotesi in cui l’ingresso nelle discoteche o nelle sale da ballo sia gratuito, sia nelle ipotesi in cui venga imposto il pagamento di un corrispettivo e, quindi, in sostanza sia nel caso in cui venga adottata la formula “ingresso libero e consumazione obbligatoria”, sia nell’ipotesi di ingresso a pagamento e consumazione obbligatoria.
 
Riguardo alla certificazione dei corrispettivi, si evidenzia quanto segue.
 
Per quanto concerne le attività di intrattenimento, con circolare n. 34/E del 27 giugno 2003 è stato precisato che devono essere certificati, attraverso titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate di cui al decreto del 13 luglio 2000 e ai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001 e del 22 ottobre 2002, come modificati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 agosto 2004, oltre ai corrispettivi pagati per l’ingresso e per la partecipazione all’intrattenimento, anche i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi obbligatoriamente imposte.
 
La medesima circolare ha altresì chiarito che devono essere certificate, mediante le anzidette modalità, le prestazioni relative alle attività spettacolistiche di cui alla Tabella C del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle ad esse accessorie ai sensi dell’art. 12 dello stesso DPR n. 633.
 
Da ciò consegue che i corrispettivi derivanti dalle somministrazioni di alimenti e bevande obbligatoriamente imposte devono essere certificati attraverso i titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate.
 
Resta fermo che le consumazioni facoltative continueranno ad essere certificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
 
In sintesi, il trattamento fiscale delle attività di intrattenimento e di spettacolo e delle somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle sale da ballo e nelle discoteche, con riferimento all’individuazione dell’aliquota applicabile ai fini IVA e dell’imposta sugli intrattenimenti (ISI), è riepilogato nelle tabelle riportate alla fine del presente paragrafo.
 
Si ricorda che si ha intrattenimento, con l’assoggettamento alla relativa imposta e al regime IVA previsto dall’articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, quando l’esecuzione musicale dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico del locale. Come illustrato dalla circolare n. 165 del 7 settembre 2000, per qualificare, invece, come spettacolo un’esecuzione musicale è essenziale la circostanza che la stessa sia effettuata dal vivo e che questo tipo di esecuzione sia comunque prevalente. A tal fine, quando l’esecuzione musicale dal vivo sia pari o superiore al cinquanta per cento della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l’attività è classificata come “spettacolo” ed è, quindi, assoggettata al solo regime ordinario IVA, anche se effettuata in discoteche e sale da ballo.

1) Attività di intrattenimento di cui alla Tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972


  1. a) ingresso a pagamento con biglietto comprensivo di consumazione


ISI con aliquota del 16 per cento sull’intero corrispettivo

IVA con aliquota del 20

per cento sull’intero corrispettivo


  1. b) ingresso a pagamento e consumazione obbligatoria


ISI con aliquota del 16 per cento sia sul prezzo dell’ingresso sia sul corrispettivo della consumazione

obbligatoria

IVA con aliquota del 20 per cento sia sul prezzo dell’ingresso sia sul corrispettivo della consumazione obbligatoria

c) ingresso libero e consumazione

obbligatoria

ISI con aliquota del 16 per cento sul corrispettivo della somministrazione

IVA con aliquota del 20 per cento sul corrispettivo della somministrazione

d) ingresso a pagamento

e consumazione facoltativa

ISI con aliquota del 16 per cento sul solo prezzo dell’ingresso

IVA con aliquota del 20 per cento sul prezzo dell’ingresso e del 10 per cento sul corrispettivo della somministrazione


 
 

2) Attività di spettacolo di cui al n. 3 della Tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972


  1. c) ingresso a pagamento con biglietto comprensivo di consumazione


IVA con aliquota del 20 per cento sull’intero corrispettivo

b) ingresso a pagamento

e consumazione

obbligatoria

IVA con aliquota del 20 per cento sia sul prezzo dell’ingresso sia sul corrispettivo della consumazione obbligatoria

c) ingresso libero

e consumazione

obbligatoria

IVA con aliquota del 20 per cento sul corrispettivo della somministrazione

d) ingresso a pagamento

e consumazione

facoltativa

IVA con aliquota del 20 per cento sul prezzo dell’ingresso e del 10 per cento sul corrispettivo della somministrazione


 


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