
Il comma 32 dell’articolo 36 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 prevede che nei periodi d’imposta in cui è sospeso, a causa di calamità pubbliche, il versamento di contributi, è comunque consentita la deducibilità degli stessi o la relativa non concorrenza alla formazione del reddito, se tale deducibilità o non concorrenza è ordinariamente prevista da disposizioni di legge.
Il successivo comma 33 ha contestualmente abrogato le norme che erano state adottate in passato allo scopo di disciplinare le modalità di deduzione dei contributi e dei tributi relativamente alle ipotesi in cui fossero stabilite sospensioni dei relativi versamenti in conseguenza di calamità pubbliche. In particolare, l’abrogazione riguarda:
Approfondimenti |
Glossario |