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Sospensione dei versamenti per pubbliche calamità

Il comma 32 dell’articolo 36 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 prevede che nei periodi d’imposta in cui è sospeso, a causa di calamità pubbliche, il versamento di contributi, è comunque consentita la deducibilità degli stessi o la relativa non concorrenza alla formazione del reddito, se tale deducibilità o non concorrenza è ordinariamente prevista da disposizioni di legge.

Nel periodo d’imposta in cui avviene il versamento, a seguito della cessazione dei termini di sospensione, detti contributi non possono essere ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito.
 
Tale disposizione costituisce una deroga al principio secondo il quale i contributi concorrono alla base imponibile nell’anno in cui avviene il versamento (“per cassa”).
 
La ratio sottostante la norma è quella di evitare che il contribuente, proprio nel periodo in cui si manifestano gli effetti negativi della calamità, subisca un aggravio di prelievo; nel contempo, però, la norma è anche volta ad evitare un doppio beneficio che potrebbe ottenersi nel momento in cui il contributo sospeso, oltre a non concorrere alla base imponibile nell’anno di sospensione, fosse, anche, successivamente dedotto nell’anno di pagamento del contributo.
 
E’ stata introdotta anche una disposizione di carattere transitorio, che prevede la possibilità per coloro che, durante la sospensione disposta per calamità pubbliche, non hanno dedotto (o dal cui reddito non sono stati esclusi) i contributi, di dedurre (o escludere gli stessi) dal reddito relativo al periodo d’imposta in cui, cessata la sospensione, sarà effettuato il versamento.
 
La finalità insita nella predetta disposizione di carattere transitorio è quella di non penalizzare chi non ha dedotto i contributi nei periodi d’imposta in cui ha operato la sospensione.

Il successivo comma 33 ha contestualmente abrogato le norme che erano state adottate in passato allo scopo di disciplinare le modalità di deduzione dei contributi e dei tributi relativamente alle ipotesi in cui fossero stabilite sospensioni dei relativi versamenti in conseguenza di calamità pubbliche. In particolare, l’abrogazione riguarda:

 
l’articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 
l’articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
 
l’articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
 
l’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.