Proposte Immobiliari Offerta Lavoro Glossario Archivio Articoli Scadenze Contatti

Sostituto d''imposta

ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI SOSTITUTO D’IMPOSTA AL CURATORE FALLIMENTARE E AL COMMISSARIO LIQUIDATORE  - L’articolo 37, comma 1, del decreto legge 223 del 4 luglio 2006  modifica l’articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, inserendo, dopo le parole “le persone fisiche che esercitano arti e professioni”, le seguenti: “il curatore fallimentare, il commissario liquidatore”.

Per effetto di detta modifica il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore acquistano la qualifica di sostituti d’imposta non solo in relazione all’obbligo di ritenuta stabilito per i redditi di lavoro dipendente dall’articolo 23, primo comma, del DPR n. 600 del 1973, ma anche in relazione agli obblighi di ritenuta previsti per le altre tipologie di reddito dalle disposizioni che rinviano al medesimo articolo 23, primo comma, per l’individuazione dei sostituti d’imposta.
 
Il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore sono tenuti ad effettuare le ritenute anche sulle somme corrisposte in sede di riparto parziale o finale, i cui presupposti si verificano a partire dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell’articolo 41 del decreto stesso.
 
Le ritenute operate vanno versate nei tempi e nei modi ordinari entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse.
 
Il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore devono altresì adempiere agli obblighi di certificazione - tra cui il rilascio della certificazione unica modello Cud ai soggetti interessati - e di presentazione della dichiarazione annuale previsti per i sostituti d’imposta.

Glossario

Cosa significa:

IVA?

Visualizza tutte le voci