
L’art. 37, comma 47, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 ha sostituito il secondo periodo della lettera b) del comma 4, dell’articolo 109 del TUIR. Detta norma ora recita: “Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo (…) sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all’articolo 108, comma 1, e dei fondi” .
- i principi contabili, i quali dettano dei requisiti ben precisi in presenza dei quali l''impresa non ha più la facoltà, bensì l''obbligo di capitalizzare le spese di ricerca e sviluppo, consentendo il loro ammortamento esclusivamente a partire dal momento in cui il risultato dalla ricerca è disponibile per l’utilizzazione economica;
- la disposizione fiscale di cui all’art. 108, comma 1, del TUIR, la quale prevede che le spese in commento vengano dedotte “nell''esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell''esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto”.
Tali disposizioni, ai sensi del comma 48 dell’art. 37, si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
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