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TFR: Legge sulla riforma della previdenza complementare

E'' stato firmato il decreto interministeriale di attuazione della legge sulla riforma della previdenza complementare. Il provvedimento, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di domani, contiene anche il modulo standard con il quale lavoratori potranno esprimere a chi destinare il proprio tfr.  "Il Ministro del Lavoro Cesare Damiano e il Ministro dell Economia Tommaso Padoa Schioppa, hanno firmato in data odierna i decreti attuativi per l avvio del trattamento di fine rapporto, nei tempi previsti dalla Legge Finanziaria 2007", si legge in una nota del Ministero del Lavoro. I provvedimenti ed il fac-simile del modulo di destinazione del Tfr dovrebbero così essere pubblicati sul numero di domani della Gazzetta Ufficiale che sarà in edicola giovedì primo febbraio.

SCELTE GIA'' COMUNICATE VALIDE, SOLO DA CONFERMARE

Chi ha già comunicato alla propria azienda la scelta sulla destinazione del Tfr avrà solo l''incombenza di confermarla, entra 30 giorni, con la compilazione dei moduli ad hoc predisposti da uno dei decreti. Sarà valida la data in cui l''opzione è già stata inviata al proprio datore di lavoro. Lo prevede uno dei decreti attuativi, firmati oggi dai ministri del Lavoro e dell''Economia, che saranno domani in Gazzetta Ufficiale. Per chi "avesse già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il proprio Tfr ad una forma pensionistica complementare - si legge nel provvedimento - è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo" predisposto entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta.


La riforma è  incentrata sullo sviluppo di un sistema pensionistico basato su due “pilastri”:

-  il primo è rappresentato dalla previdenza obbligatoria (erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali ecc.) e assicura la pensione di base;

-  il secondo, è rappresentato dalla previdenza complementare per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Infatti, per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996 o con pochi anni di servizio a quella data, la pensione pubblica sarà notevolmente inferiore all’ultimo stipendio percepito. Per attenuare tali effetti, la riforma ha previsto la possibilità di aderire alle forme pensionistiche complementari per affiancare alla pensione obbligatoria una pensione aggiuntiva volta a contribuire al sostegno del tenore di vita nell’età anziana.

Lo Stato favorisce tale scelta prevedendo, per chi si iscrive ad una forma pensionistica complementare, particolari vantaggi fiscali non altrimenti ottenibili scegliendo altre forme di investimento del risparmio. Al fine di consentire la formazione di una pensione complementare di importo più significativo, il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 prevede che i lavoratori dipendenti possano scegliere di destinare alle forme pensionistiche complementari il proprio TFR. Il disegno di legge finanziaria approvato dal Governo e attualmente all’esame del Parlamento anticipa al 1° gennaio 2007 l’entrata in vigore del citato decreto legislativo 252/2005 (inizialmente fissata al 1° gennaio 2008).Con il decreto legge 13 novembre 2006, n. 279 è stato peraltro previsto che il versamento dei flussi di TFR e altri contributi, relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, sia differito al 1° luglio 2007 e possa avvenire solo a condizione che la forma pensionistica complementare destinataria della scelta del lavoratore abbia nel frattempo ricevuto l’approvazione della COVIP.

Per la scelta da compiere in ordine alla destinazione del TFR, va tenuto presente che l’adesione alle forme pensionistiche complementari, pur non essendo obbligatoria, è un importante strumento finalizzato ad evitare di trovarsi nell’età anziana privi dei mezzi necessari a mantenere il precedente tenore di vita.
Va inoltre considerato che non aderendo si rinuncerà ad una serie di vantaggi: alla contribuzione del datore di lavoro (laddove prevista), alla deducibilità fiscale dei contributi versati, ad un regime fiscale dei rendimenti e delle prestazioni di particolare favore (v. ‘Le agevolazioni fiscali’) e ai rendimenti prodotti dal mercato finanziario, che negli ultimi anni sono stati nettamente superiori rispetto alla rivalutazione del TFR. Inoltre, con la scelta di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare non solo non si perde la possibilità di ottenere anticipazioni per far fronte alle proprie esigenze personali e familiari (v. ‘Le anticipazioni’) ma l’importo anticipabile riguarderà, oltre al TFR, anche il proprio contributo, quello del datore di lavoro e i rendimenti conseguiti.
Va poi tenuto presente che la previdenza complementare, pur essendo principalmente diretta alla formazione di una rendita aggiuntiva alla pensione di base, offre comunque, la possibilità di percepire, dal momento del pensionamento, la prestazione in capitale di regola fino alla metà della posizione accumulata (v. ‘La pensione complementare’)

 

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