
Torna l’imposta su successioni e donazioni
E’ stato convertito nella legge n. 286/’06 il decreto-legge n. 262/’06, contenente le misure tributarie urgenti ed emanato nell’ambito della manovra finanziaria 2007 (cfr. Cn ott. ’06).
Viene formalmente reintrodotta l''imposta di successione e donazione sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione e a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.
La normativa di riferimento torna ad essere quella del d.lgs. n. 346/’90 nel testo vigente alla data del 24.10.’01, salvo quanto diversamente previsto nel decreto convertito.
Lo schema definitivo è il seguente.
SUCCESSIONI
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Soggetti |
Imposta di successione |
Imposta ipotecaria |
Imposta catastale |
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-Coniuge -Parenti in linea retta (es.: figli e nipoti) |
Valore complessivo netto dei beni eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro = 4% |
2% sul valore catastale degli immobili (168 euro se “prima casa” del beneficiario) |
1% sul valore catastale degli immobili (168 euro se “prima casa” del beneficiario) |
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-Altri parenti fino al 4° grado -Affini in linea retta -Affini in linea collaterale fino al 3° grado |
Valore complessivo netto dei beni = 6% |
2% sul valore catastale degli immobili (168 euro se “prima casa” del beneficiario) |
1% sul valore catastale degli immobili (168 euro se “prima casa” del beneficiario) |
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-Altri soggetti |
Valore complessivo netto dei beni = 8% |
2% sul valore catastale degli immobili (168 euro se “prima casa” del beneficiario) |
1% sul valore catastale degli immobili (168 euro se “prima casa” del beneficiario) |
DONAZIONI
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Soggetti |
Imposta di donazione |
Imposta ipotecaria |
Imposta catastale |
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-Coniuge -Parenti in linea retta (es.: figli e nipoti) |
Valore globale dei beni e dei diritti (al netto di determinati oneri da cui è gravato il beneficiario) eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro = 4% |
2% sul valore catastale degli immobili (168 euro se “prima casa” del beneficiario) |
1% sul valore catastale degli immobili (168 euro se “prima casa” del beneficiario) |
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- Altri parenti fino al 4° grado - Affini in linea retta - Affini in linea collaterale fino al 3° grado |
Valore globale dei beni e dei diritti al netto di determinati oneri da cui è gravato il beneficiario = 6% |
2% sul valore catastale degli immobili (168 euro se “prima casa” del beneficiario) |
1% sul valore catastale degli immobili (168 euro se “prima casa” del beneficiario) |
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-Altri soggetti |
Valore globale dei beni e dei diritti al netto di determinati oneri da cui è gravato il beneficiario = 8% |
2% sul valore catastale degli immobili (168 euro se “prima casa”del beneficiario) |
1% sul valore catastale degli immobili (168 euro se “prima casa”del beneficiario) |
Ciascun beneficiario, se stretto parente del de cuius o del donante, è prevista – sia per le successioni sia per donazioni e vincoli di destinazione e indipendentemente dalla tipologia di beni trasferiti – una franchigia di un milione di euro (che ogni 4 anni sarà aggiornata con decreto ministeriale).
Si sottolinea, altresì, che la base imponibile è data dalla massa patrimoniale netta trasferita (attività meno passività) e non dai singoli beni.
Sono soggetti all''imposta, oltre agli immobili, alle aziende, alle azioni o quote sociali e alle obbligazioni, anche i crediti, il denaro, i beni mobili e le quote di fondo comune di investimento, limitatamente alla parte del loro valore non corrispondente al valore dei titoli di Stato presenti nel fondo.
Restano esenti i titoli di Stato.
Quanto alla decorrenza delle nuove norme, mentre per le successioni esse si applicano, retroagendo, fin dal 3 ottobre, data di entrata in vigore del d.l. n. 262/’06 (rileva la data di apertura della successione), per le donazioni le stesse trovano applicazione solo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (quindi dal 29 novembre), mentre dal 3 ottobre sino a tale data si rendono applicabili le disposizioni del decreto-legge originario.
Si segnala infine che il testo definitivo della Finanziaria – il cui disegno di legge è all’esame del Parlamento – potrebbe apportare modifiche alla disciplina in esame, con particolare riguardo all’estensione delle ipotesi di applicazione della franchigia e alle regole sulle successioni d''azienda.
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze
Viene innalzata dal 12,50% al 20% la misura dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi prevista dalla Finanziaria 2006 (cfr. Cn genn. ’06) per le plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; imposta applicabile all''atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio.
Immobili strumentali in leasing
Viene estesa agli immobili strumentali acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria la disposizione introdotta dal d.l. n. 223/’06 in base alla quale, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali, il costo complessivo è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.
Immobili rurali
Viene stabilito che per godere dei requisiti di ruralità un immobile debba essere detenuto da soggetti che rivestano la qualifica di imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese. Si aggiunge che i fabbricati per i quali a seguito della nuova disposizione vengano meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al Catasto entro il 30.6.’07. In tale caso non si applicano le sanzioni previste.
Tasse ipotecarie e tributi catastali
Vengono apportate modifiche alla tabella delle tasse ipotecarie ed a quella dei tributi speciali catastali. In particolare, con riguardo alle tasse ipotecarie, vengono aumentati gli importi per la “trasmissione telematica dell’elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno” (da 7 euro a pagina a 4 euro a soggetto, con un aumento rilevantissimo, posto che ogni pagina contiene fino a 10 soggetti) e la tariffa “per ogni formalità con efficacia anche di voltura” (da 35 a 55 euro, con un aumento del 57%). Con riferimento ai tributi catastali, viene stabilita la gratuità del servizio di visura degli atti e degli elaborati catastali nonché previsto un incremento di alcune tariffe tra le quali quella “per ogni domanda di voltura” (da 35 a 55 euro, con un aumento del 57%) e quella per la dichiarazione di “ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione” (da 35 a 50 euro, con un aumento del 43%).
Immobili di categoria E
Viene previsto che nelle unità immobiliari censite nel Gruppo E (immobili a destinazione particolare), tranne le categorie E/7 e E/8, non possano essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, se gli stessi presentano autonomia funzionale e reddituale. Si sancisce inoltre che le unità immobiliari che per effetto del nuovo criterio richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita debbano essere dichiarate in Catasto da parte dei soggetti intestatari entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, pena l’intervento dell’Agenzia del territorio, con oneri a carico dei contribuenti. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi delle nuove regole producono effetto fiscale a decorrere dall’1.1.’07.
Immobili del Gruppo B
Viene innalzato del 40% il moltiplicatore (in precedenza pari a 100) da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel Gruppo catastale B (tra cui scuole e laboratori scientifici, biblioteche, gallerie, ospedali, ospizi). I trasferimenti erariali ai Comuni vengono ridotti in misura pari al maggior gettito Ici derivante da tale disposizione.
Canoni demaniali marittimi
Viene prorogato al 31.12.’06 il termine per la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi, rispetto al precedente termine del 31 ottobre (cfr. Cn lug. ’06).
Tariffa fognatura
Viene previsto che la riscossione volontaria della tariffa del servizio di fognatura e depurazione possa essere effettuata con le modalità ordinarie previste per le imposte di competenza dell’Agenzia delle entrate.
Riforma Ministero beni culturali
Viene definita una nuova articolazione degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali.
ASSOTRUSTS
Arriva l’imposta sulle donazioni
Il decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2007, come convertito in legge, prevede – nell’ambito della normativa che reintroduce nell’ordinamento italiano l’imposta sulle successioni e sulle donazioni – la tassazione della “costituzione dei vincoli di destinazione di beni”.
In particolare, si prevede che i beni trasferiti con tale modalità scontino l’imposta sulle donazioni e le imposte ipotecaria e catastale nelle seguenti misure. Se il beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta, imposta sulle donazioni del 4% (con franchigia di 1 milione di euro); imposte ipotecaria e catastale del 2 e 1% (168 euro in caso di immobile “prima casa” del beneficiario). Se il beneficiario è un parente fino al quarto grado, un affine in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado, imposta sulle donazioni al 6%; imposte ipotecaria e catastale del 2 e 1% (168 euro in caso di immobile “prima casa” del beneficiario). Se il beneficiario è un soggetto diverso dai precedenti, imposta sulle donazioni dell’8% e imposte ipotecaria e catastale del 2 e 1% (168 euro in caso di immobile “prima casa” del beneficiario).
Le nuove disposizioni – che potrebbero essere modificate in sede di legge finanziaria, attualmente all’esame del Parlamento – aggravano il regime impositivo sia del trust sia dei vincoli di destinazione previsti dall’art. 2645-ter del codice civile, recentemente varato, costituiti, per un periodo non superiore a novant’anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, per la “realizzazione – come recita la precitata norma codicistica – di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità”.
Le stesse norme incidono negativamente anche sui patti di famiglia (introdotti nel nostro ordinamento giuridico nel febbraio scorso), che consentono il trasferimento, in tutto o in parte, di aziende o di partecipazioni societarie ad uno o più discendenti.
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