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Trasparenza delle tariffe aeree

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n.7
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
della concorrenza, lo sviluppo di attivita'' economiche e la
nascita di nuove imprese.
Capo I
Misure urgenti per la tutela dei consumatori
 
Art. 3.
Trasparenza delle tariffe aeree
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle
tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello diconoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche'' di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati leofferte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l''indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalita'' di prenotazione, se non chiaramente indicati nell''offerta.
2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, le offerte e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1 sono sanzionati quali pubblicita'' ingannevole.

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