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Trattamento fiscale dell''acquisto di veicoli a motore e delle relative spese

Il  comma 11 dell’articolo 35 del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006, riguarda i “…veicoli, che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo anche ai fini del trasporto privato di persone” e che, per ciò stesso, vanno assoggettati al regime fiscale proprio degli autoveicoli destinati al trasporto privato di persone.
 
La norma in commento, volta chiaramente a contrastare eventuali abusi, prevede che i veicoli sopra richiamati siano individuati con un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasposti.
 
I veicoli così individuati, ai fini delle imposte sui redditi, in particolare, saranno assoggettati al regime di deducibilità limitata previsto dall’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
 
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il diritto alla detrazione dell’imposta afferente agli acquisti dei veicoli in parola sarà disciplinato dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di ciclomotori, motocicli, di autovetture e di autoveicoli dei relativi componenti e ricambi e delle prestazioni di servizio, di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi.