
1. Al comma 2, lettera a) dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole “protezione civile” sono aggiunte le parole “e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di Amministrazioni statali, Agenzie Fiscali, Università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse,”.
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 è sostituita dalla seguente: “b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al Testo Unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il Prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;”. 3. All’articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottarsi con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono
individuati i criteri, le modalità e i termini del trasferimento in favore delle Università statali di cui al presente comma.”.
4. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze, con l’atto di indirizzo di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo all’Agenzia del demanio, determina gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato.
5. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo d’uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione.
6. Il costo d’uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni è commisurato ai valori correnti di
mercato secondo i parametri di comune commercio forniti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività.
7. Gli obiettivi di cui al comma 4 possono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d’uso di cui al comma 5 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.
8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalità e termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all’Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti nell’atto di indirizzo di cui al comma 4, definisce annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.
9. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, sono abrogati il comma 9 dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, nonché il comma 4 dell’articolo 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
10. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell’impiego dei beni immobili dello Stato, nonché al fine di completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l’Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, individua i beni di proprietà dello Stato per i quali si rende necessario l’accertamento di conformità delle destinazioni d’uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate in tutto o in parte in difformità dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco è inviato al Ministero delle infrastrutture.
11. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l’elenco di cui al comma 10 alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di conformità e di compatibilità urbanistica con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli l’elenco è trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto. Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero delle infrastrutture emette una attestazione di conformità alle prescrizioni urbanistico–edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di locazione, al ripristino della destinazione d’uso preesistente, previa comunicazione all’amministrazione comunale ed alle eventuali altre amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.
12. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da parte della regione, oppure delle autorità preposta alla tutela entro i termini di cui al comma 11, è convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per uno o più immobili, in base a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
13. Per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico contabile, l’Agenzia del demanio può conferire apposito incarico a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti con l’Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell’attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
14. Laddove disposizioni normative stabiliscano l’assegnazione gratuita ovvero l’attribuzione ad Amministrazioni pubbliche, Enti e Società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, di beni immobili di proprietà dello Stato per consentire il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni allo scopo dell’assegnazione o attribuzione è da intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all’esercizio delle funzioni attribuite, nonché al loro proseguimento.
15. E’ attribuita all’Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all’atto dell’assegnazione o attribuzione e successivamente l’accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o della suscettibilità del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato, e per esso dell’Agenzia del demanio, così come stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l’Agenzia del demanio esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.
16. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle Amministrazioni pubbliche è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilità del Ministero dell’Economia e delle Finanze e per esso dell’Agenzia del demanio.
17. Il comma 109 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma debbono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di vendita da parte dell’Amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, con propri atti, dalla medesima Amministrazione in funzione dei piani di dismissione programmati.
18. Dopo il comma 3 dell’articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente: “3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento.”.
Art. 16 (Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici)
1. All’articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il comma 1 è così sostituito: “I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica.
L’accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell’emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota percentuale pari al 10% delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di Bilancio derivanti dall’utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio.
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei si applicano per gli anni 2004, 2005 e 2006, le misure unitarie vigenti alla data di emanazione della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2007 i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadro per la categoria A; euro 1,55 al metro quadro per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadro per la categoria A; euro 2,65 al metro quadro per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere
che riguardano i porti così come definite dall’articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0, 41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l’ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3).
2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall’Osservatorio del Mercato immobiliare per la zona di riferimento. L’importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 mq. 0 per cento; oltre 200 mq. E fino a 500 mq. 20 per cento; oltre 500 mq. e fino a 1.000 mq. 40 per cento; oltre 1.000 mq. 60 per cento. Qualora i valori dell’Osservatorio del Mercato immobiliare non siano disponibili, occorrerà riferirsi a quelli del più vicino Comune costiero rispetto al manufatto nell’ambito territoriale della medesima Regione.
2.2) Per le aree ricomprese nella concessione si applicano per gli anni 2004, 2005 e 2006 le misure vigenti alla data di emanazione della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, mentre a partire dal 1° gennaio 2007 quelle di cui alla lettera b) punto 1).
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l’esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera
b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell’articolo 39 del codice della navigazione e all’articolo 37 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il transito gratuito all’arenile.”;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all’aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento.”
2. Il comma 3 dell’articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente: “Le misure dei canoni di cui al comma 1, lett b) del presente articolo si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.”.
3. All’articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente comma:
“4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 01, comma 2 della presente legge, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore ad anni sei e comunque non oltre cinquanta anni in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare”.
4. All’articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente comma: “1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1 gennaio 2004 ai sensi dell’articolo 03 comma 1, come modificato dal presente provvedimento, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione.”.
5. I commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e il comma 4 dell’articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.
6. Le disposizioni contenute nell’articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l’occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l’indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l’applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.
7. Dopo l’articolo 693 del codice della navigazione, approvato con il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
“693-bis. (Destinazione dei beni demaniali non strumentali al servizio della navigazione aerea) 1. I beni demaniali non strumentalmente destinati al servizio della navigazione aerea sono gestiti dall’Agenzia del demanio in base alla normativa vigente, garantendo un uso compatibile con l’ambito aeroportuale in cui si collocano.
2. Si considerano non strumentali i beni non connessi in modo diretto, attuale e necessario al servizio di gestione aeroportuale.
3. Gli introiti derivanti dalla gestione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, determinati sulla base dei valori di mercato, affluiscono all’Erario.”.
8. Dopo l’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente:
“Art. 3-bis. (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell’articolo 1, possono essere concessi o locati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, a privati ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
2. Il Ministero dell''economia e delle finanze può convocare una o più conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all''approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.
3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 2001, n. 380 per l’esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario all’atto del rilascio o dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio.
4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.
5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall’Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all’affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.
6. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell’articolo 143 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile.”.
9. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno ed il Ministro dell’economia e delle finanze, determina con decreto, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri per l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell’articolo 1163 codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi alla Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata alla Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale deve essere identificato descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali .
10. Le aree di proprietà dello Stato ricadenti all’interno di centri abitati, definiti ai sensi dell’articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, situate nei comuni di Praia a Mare (Cs), Vibo Valentia, Cagnano Varano (Fg), Fiumicino ex Idroscalo di Ostia (Rm) e Follonica (Li), sulle quali siano state già realizzate opere di urbanizzazione e di costruzione da parte di enti o privati, sono trasferite a richiesta, a trattativa privata, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio disponibile di ciascun Comune, entro sei mesi dalla data della richiesta.
11. La richiesta di acquisizione delle aree di cui al comma 10, deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Filiale dell’Agenzia del Demanio territorialmente competente, corredata della documentazione idonea all’individuazione di massima delle aree da acquisire.
12. L’individuazione specifica delle aree oggetto di trasferimento e la loro conseguente delimitazione sono effettuate dal Comune d’intesa con la Filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente e con le altre Amministrazioni statali interessate.
13. Il prezzo è quantificato dall’Agenzia del demanio con riguardo al solo terreno valutato in base alle caratteristiche originarie secondo i seguenti criteri:
a) per i singoli lotti in cui siano state realizzate opere stabili e durature, comunque di non facile sgombero, sulla base dei criteri indicati nella tabella A allegata alla presente legge;
b) per le aree non edificate, secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.
14. Il trasferimento è condizionato dall’obbligo del Comune a:
a) vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui alla lettera a) del comma 13 ai singoli occupanti e concessionari, i quali abbiano già realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico;
b) non maggiorare il prezzo di vendita dei terreni ai privati oltre quello comprensivo delle spese che si sono dovute sostenere in adempimento della presente legge, con esclusione di quelle di cui alla lettera c) del presente comma;
c) destinare, con propri fondi, tutte le aree libere a strade, piazze, zone verdi, parco pubblico attrezzato per attività connesse a turismo, servizi sociali, sport, balneazione, botteghe artigiane e d’arte, con vincolo di inalienabilità per dieci anni dalla data di approvazione del contratto di trasferimento del bene;
d) sollevare l’amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine al contenzioso giudiziario attuale ed eventuale che dovesse intercorrere con gli attuali occupanti delle aree di proprietà dello Stato, nonché in ordine alle pretese dei terzi costruttori;
e) corrispondere all’Amministrazione finanziaria tutte le somme a titolo di indennità pregresse e canoni dovuti allo Stato dagli occupanti e concessionari, determinate secondo l’allegata tabella, con diritto di rivalsa del Comune nei confronti dei predetti occupanti o concessionari per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale a far data dalla stipula dell’atto;
f) escludere la possibilità per gli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di cinque anni dalla stipula del contratto.
15. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni incompatibili.
Allegato all’articolo 16
Tabella A
Valori unitari di cessioni e indennizzi relativi ai compendi demaniali
Valori unitari delle aree di cui all''art. (euro/mq) Classi dimensionali
dei Comuni Valori unitari delle aree (euro/mq) Indennizzo annuo delle aree (euro/mq)
< 10.000 12,00 0,6
10.001
-
100.000
24,00 1,2
100.001
-
300.000
48,00 2,4
> 300.000
72,00 3,6
16. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 del presente regolamento, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni può essere stabilita in anni cinquanta.”
Art. 17
(Valorizzazione del patrimonio pubblico)
1. All’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: “15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l’Agenzia del demanio può individuare, d’intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell’ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione d’interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. E’ elemento prioritario di individuazione, nell’ambito dei predetti programmi unitari, la suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d’uso o locazione, nonché l’allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l’istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità.”.
2. All’articolo 27 del decreto legge 30 settembre2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-bis le parole: “L’Agenzia del demanio, di concerto con la direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa”, sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero della difesa, con decreti da emanare d’intesa con l’Agenzia del demanio”. Nel medesimo comma, le parole: “da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all''articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre1996, n. 662, e successive modificazioni”, sono sostituite dalle seguenti: “da consegnare all’Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia”;
b) al comma 13-ter le parole da: “il Ministero” sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:
“con decreti emanati ai sensi del comma 13-bis sono individuati:
1) entro il 28 febbraio 2007 beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all’Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007;
2) entro il 31 luglio 2007 beni immobili, per n valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all’Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007”.
c) nel comma 13-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con le modalità indicate nel primo periodo del presente comma e per le medesime finalità, nell’anno 2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari a complessivi 2000 milioni di euro.”;
3. Il comma 482 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato.
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