
L’articolo 35, comma 15, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 modifica il regime delle c.d. “società di comodo”, previsto dall’articolo 30, della legge del 23 dicembre 1994, n. 724.
innalzamento delle percentuali utilizzate per stabilire se una società possa rientrare nel novero delle società non operative (modifiche al comma 1, dell’articolo 30, sopra citato, disposte dalla lett. a) della norma in commento);
innalzamento delle percentuali utilizzate per stabilire l’entità del reddito minimo che deve essere obbligatoriamente dichiarato dalle società non operative (modifiche al comma 3 dell’articolo 30, disposte dalla lett. b) della norma in commento);
impossibilità di chiedere a rimborso, di cedere o di utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l’IVA a credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Lo stesso credito, inoltre, in assenza, per tre periodi di imposta consecutivi, di operazioni attive rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, non potrà più essere “riportato in avanti”, dalla società o ente non operativo, a scomputo dell’IVA a debito, relativa ai periodi d’imposta successivi: (modifiche al comma 4 dell’articolo 30, disposte dalla lett. c) della norma in commento);
possibilità di chiedere, al direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, la disapplicazione delle norme antielusive in commento qualora il contribuente evidenzi situazioni straordinarie che di fatto hanno reso impossibile il conseguimento dei parametri e degli obiettivi previsti dalle medesime disposizioni. Al riguardo, si fa presente che si riconduce in tale ambito anche la causa di esclusione collegata all’esistenza di un periodo di “non normale svolgimento dell’attività”, che, in assenza della modifica in commento, avrebbe operato in modo automatico in quanto ricompresa tra le cause di esclusione di cui al previdente articolo 30 (introduzione del nuovo comma 4-bis, disposta dalla lett. d) della norma in commento).
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