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I

Legge finanziaria 2008

Legge Finanziaria 2008: il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007

CAPO XXIX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

ARTICOLO 93
Assunzioni di personale

1. Le assunzioni autorizzate per l''anno 2007 ai sensi del comma 96 dell''art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.
2. All''articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
"5-ter Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali."
3. All''art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543" sono soppresse.
4. Per l''anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell''ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale la Polizia di Stato, l''Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l''anno 2008, a 120 milioni di euro per l''anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall''anno 2010. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell''economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l''anno 2008, a 120 milioni di euro a decorrere dall''anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall''anno 2010. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con D.P.R. da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all''articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
5. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528, dell''art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.
6. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.
7. Per l''anno 2010 le amministrazioni di cui all''articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quelle relativa alle cessazioni avvenute nell''anno precedente.
8. Le assunzioni di cui al comma 7 sono autorizzate con la procedura di cui all''articolo 1, comma 536 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per il medesimo anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 7 del presente articolo possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell''economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l''anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall''anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all''articolo 39 comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
10. All''articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato all''articolo 1, comma 537 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "a decorrere dall''anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall''anno 2011".
11. Fermo restando quanto previsto dall''articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, nell''anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
12. Al fine di incrementare la fruizione degli Istituti e luoghi di cultura anche attraverso l''estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all''assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
13. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici e storico artistici, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all''assunzione straordinaria di complessive cento unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell''arte ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
14. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell''articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui al presente articolo nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404, dell''articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
15. All''onere derivante dall''attuazione dei commi dal 12 al 14, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall''anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all''articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l''autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.
16. Allo scopo di potenziare il supporto tecnico amministrativo alle funzioni del Ministero dell''economia e delle finanze, in particolare in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali e di amministrazione generale, anche al fine di assecondare i processi in atto di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche, è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, la spesa di 4 milioni di euro per il 2008 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall''anno 2009, per l''attuazione di un programma straordinario di reclutamento, attraverso procedure selettive aperte all''esterno per almeno la metà dei posti disponibili, di personale, anche di livello dirigenziale, di particolare qualificazione professionale. Si applica l''ultimo periodo del comma 481, dell''art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
17. Per l''anno 2008, il personale appartenente a Poste Italiane spa., già dipendente dall''Amministrazione autonoma delle Poste e delle Telecomunicazioni, ed il personale dell''Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa già dipendente dall''Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l''anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell''art. 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, e dell''articolo 1 comma 6-quater del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all''articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
18. All''articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 3 della lettera c), sostituire le parole "può essere valutata" con le seguenti: "è verificata";
b) in fine, aggiungere il seguente periodo: "Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l''azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del DPR 10 dicembre 1997, n. 483.
19. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le Camere di commercio possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:
a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell''anno precedente, ove l''indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;
b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell''anno precedente ove l''indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;
c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell''anno precedente , ove l''indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.
20. L''indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 18 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006.
21. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l''Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 18, lettera a).

 

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