Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
CAPO VI
MISSIONE 8 – SOCCORSO CIVILE
ARTICOLO 27
Chiusura dell''emergenza conseguente alla crisi
sismica Umbria e Marche 1997
1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) Dopo il comma 7 dell''articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
"7bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano
gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le
disposizioni del presente decreto e dei piani e programmi predisposti in
attuazione delle ordinanze emanate, durante la vigenza dello stato di
emergenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro
dell''interno e dai Commissari delegati";
b) al comma 7 dell''art. 3 le parole ."alla fine dello stato di
emergenza" sono sostituite con le parole : "al 31 dicembre
2012";
c) dopo l''art. 10 è aggiunto il seguente:
"Art. 10 bis. Alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a
seguito del sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni della
provincia di Terni, continuano ad applicarsi l''articolo 1, commi 4 e 5
dell''ordinanza del Ministro dell''Interno, delegato per il coordinamento
della protezione civile 22 dicembre 2000, n. 3101, e l''articolo 6
dell''ordinanza del Ministro dell''Interno, delegato per il coordinamento
della protezione civile 12 aprile 2001, n. 3124";
d) dopo il comma 5 dell''articolo 12 è aggiunto il seguente:
"6. Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008 –
2012, i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed
erogati agli enti locali dal Ministero dell''interno nell''ambito dei
trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi. La determinazione
ed erogazione avvengono assumendo come base di calcolo le certificazioni
analitiche del Ministero dell''interno relative all''anno 2006 e i relativi
importi sono progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun
anno del suddetto quinquennio";
e) dopo l''ultimo periodo del comma 14 dell''articolo 14 è aggiunto il
seguente periodo:
"alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008 –
2012, le spese necessarie per le attività previste dal presente comma sono
determinate ed erogate assumendo come base di calcolo la spesa sostenuta nel
2006 ed i relativi importi sono progressivamente ridotti nella misura di un
quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio".
f) dopo il comma 5 dell''art. 15 è aggiunto il seguente comma:
"5-bis Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle
contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell''art. 17
dell''ordinanza ministeriale n. 2668 del 28/09/1997 sono versate nelle
contabilità speciali di cui al comma 5 ed utilizzate per il completamento
degli interventi da ultimare."
2. Per l''attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c)
si provvede nei limiti delle risorse di cui alla lettera f) del medesimo comma
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed
e), si provvede nei limiti di euro 13,6 milioni per l''anno 2008, di euro 11,4
milioni per l''anno 2009 e di euro 9,2 milioni per l''anno 2010, 7 milioni per
l''anno 2011 e 4,8 milioni per il 2012.
3. I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti
tributari, previste dall''art. 14, commi 1, 2 e 3 dell''ordinanza 28 settembre
1997, n. 2668, dall''art. 2, comma 1, dell''ordinanza 22 dicembre 1997, n.
2728, del Ministro dell''interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile e dall''art. 2, comma 2, dell''ordinanza 30 dicembre 1998,
n. 2908, del Ministro dell''interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile, e della sospensione dei pagamenti dei contributi
previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall''articolo 13
dell''ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, del Ministro dell''interno
delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive
modificazioni ed integrazioni, possono definire la propria posizione relativa
al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l''ammontare dovuto
per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei
versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilirsi nei
limiti di 47 milioni di euro a decorrere dall''anno 2008 con DPCM su proposta
del Ministero dell''economia e delle finanze.
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