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Legge finanziaria 2008

Legge Finanziaria 2008: il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007

ARTICOLO 13
Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi

1. L'' articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Le comunità montane sono unioni di comuni, anche appartenenti a province diverse, costituite per la valorizzazione delle zone montane, per l''esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l''esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti.
3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all''articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l''esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del Presidente della Regione, tra non meno di tre comuni situati per almeno l''ottanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero tra non meno di tre comuni situati per almeno il cinquanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri. Non possono far parte delle comunità montane i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.
4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall''Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell''Interno e dell''Economia e delle finanze, d''intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l''individuazione dei territori da considerare montani.
5. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:
a) le modalità di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell''Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'' àmbito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell''andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell''utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.
8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all''ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'' articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.".
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge i comuni che non rispondono alle caratteristiche previste dal comma 3 dell''articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal precedente comma, cessano di appartenere alla comunità montana. Alla medesima data sono soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nel periodo precedente, risultano costituite da meno di tre comuni. I poteri degli organi delle comunità montane soppresse sono prorogati per sessanta giorni, ai soli fini di assumere le determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e le altre determinazioni conseguenti alla soppressione, senza corresponsione di indennità. Decorso il predetto termine, le determinazioni sono assunte dal Presidente della regione, sentiti i comuni interessati. I comuni che la componevano succedono ad ogni effetto, anche processuale, alla comunità montana soppressa, nel rispetto dei principi di solidarietà attiva e passiva per quanto concerne i rapporti obbligatori. Negli altri casi, sempre con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei componenti degli organi della comunità montana si riduce in modo corrispondente al numero dei comuni che cessano di farne parte.
3. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, al fine di ridurre i componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane e delle unioni dei comuni in misura non inferiore alla metà ed entro i successivi tre mesi provvedono ad adeguare la propria legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall''articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente articolo.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali coordina, in sede di Conferenza unificata, una verifica sull''applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comunicandone gli esiti al Parlamento con una relazione.
5. A decorrere dall''anno 2008 il fondo ordinario di cui all''articolo 34, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è ridotto di euro 66.800.000 annui, corrispondenti ai contributi delle comunità montane soppresse.


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