Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
ARTICOLO 13
Comunità montane: razionalizzazione e contenimento
dei costi
1. L'' articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Le comunità montane sono unioni di comuni, anche appartenenti a
province diverse, costituite per la valorizzazione delle zone montane, per
l''esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l''esercizio
associato delle funzioni comunali.
2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo
composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il
presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni
della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono
eletti dai consigli dei comuni partecipanti.
3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui
all''articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle
comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione
della montagna e l''esercizio associato delle funzioni comunali. La
costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del Presidente
della Regione, tra non meno di tre comuni situati per almeno l''ottanta per
cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine
sopra il livello del mare ovvero tra non meno di tre comuni situati per almeno
il cinquanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri
di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota
altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri. Nelle
regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota
altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri. Non possono
far parte delle comunità montane i capoluoghi di provincia e i comuni con
popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.
4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle
comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi
speciali per la montagna stabiliti dall''Unione europea e dalle leggi statali
e regionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di
concerto con i Ministri dell''Interno e dell''Economia e delle finanze,
d''intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per
l''individuazione dei territori da considerare montani.
5. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in
particolare:
a) le modalità di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti
regionali e di quelli dell''Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide
con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse
attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali.
Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione
comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo
comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza
delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge,
possono provvedere ad individuare nell'' àmbito territoriale delle singole
comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto
dell''andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà
nell''utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi
ambientali e della realtà socio-economica.
8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più
comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti
erariali attribuiti all''ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri
stabiliti dall'' articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
e successive modificazioni.".
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge i comuni che non
rispondono alle caratteristiche previste dal comma 3 dell''articolo 27 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal precedente
comma, cessano di appartenere alla comunità montana. Alla medesima data sono
soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto
nel periodo precedente, risultano costituite da meno di tre comuni. I poteri
degli organi delle comunità montane soppresse sono prorogati per sessanta
giorni, ai soli fini di assumere le determinazioni inerenti la ripartizione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali e le altre determinazioni
conseguenti alla soppressione, senza corresponsione di indennità. Decorso il
predetto termine, le determinazioni sono assunte dal Presidente della regione,
sentiti i comuni interessati. I comuni che la componevano succedono ad ogni
effetto, anche processuale, alla comunità montana soppressa, nel rispetto dei
principi di solidarietà attiva e passiva per quanto concerne i rapporti
obbligatori. Negli altri casi, sempre con decorrenza dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il numero dei componenti degli organi della
comunità montana si riduce in modo corrispondente al numero dei comuni che
cessano di farne parte.
3. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei
consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai
propri ordinamenti, al fine di ridurre i componenti degli organi
rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane e delle unioni dei comuni
in misura non inferiore alla metà ed entro i successivi tre mesi provvedono
ad adeguare la propria legislazione ai principi di coordinamento della finanza
pubblica stabiliti dall''articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, come modificato dal presente articolo.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali coordina, in sede di
Conferenza unificata, una verifica sull''applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, comunicandone gli esiti al Parlamento con una
relazione.
5. A decorrere dall''anno 2008 il fondo ordinario di cui all''articolo 34,
comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è ridotto
di euro 66.800.000 annui, corrispondenti ai contributi delle comunità montane
soppresse.
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