Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
CAPO XX
MISSIONE 24 - DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA
ARTICOLO 54
Congedo di maternità e parentale nei casi di
adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico
1. L''articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, è sostituito dal seguente:
"Art. 26. Adozioni e affidamenti. - 1. Il congedo di maternità come
regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi,
anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.
2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i
primi cinque mesi successivi all''effettivo ingresso del minore nella famiglia
della lavoratrice.
3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima
dell''ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza
all''estero richiesto per l''incontro con il minore e gli adempimenti relativi
alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo,
questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all''ingresso del
minore in Italia.
4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all''estero di cui al
comma 3, non richieda o richieda solo in parte, il congedo di maternità, può
fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.
5. L''ente autorizzato che ha ricevuto l''incarico di curare la procedura di
adozione certifica la durata del periodo di permanenza all''estero della
lavoratrice.
6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro
cinque mesi dall''affidamento, per un periodo massimo di tre mesi".
2. L''articolo 27 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.
3. L''articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito
dal seguente: "Art. 31. Adozioni e affidamenti. –
1. Il congedo di cui all''articolo 26 commi 1, 2 e 3 che non sia stato chiesto
dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all''articolo 26 comma 4 spetta, alle medesime
condizioni, al lavoratore. L''ente autorizzato che ha ricevuto l''incarico di
curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza
all''estero del lavoratore".
4. L''articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito
dal seguente:
"Art. 36. Adozioni e affidamenti. 1. Il congedo parentale di cui al
presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e
di affidamento.
2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari,
qualunque sia l''età del minore entro otto anni dall''ingresso del minore in
famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
3. L''indennità di cui all''articolo 34 comma 1 è dovuta, per il periodo
massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall''ingresso del minore
in famiglia".
5. L''articolo 37 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.
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