Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
ARTICOLO 14
Contenimento dei costi per la rappresentanza nei
consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e
provinciali
1. All''articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 le parole: "100.000 abitanti" sono sostituite dalle
seguenti: "250.000 abitanti";
b) al comma 3 le parole : "30.000 e i 100.000" sono sostituite dalle
seguenti: " 100.000 e i 250.000";
c) al comma 5 la parola: "300.000" è sostituita dalla seguente:
"250.000".
2. L''articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 37. (Composizione dei consigli)
1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di
abitanti;
b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che,
pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
f) da 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
h) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
i) da 10 membri negli altri comuni.
3. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000
abitanti;
b) da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000
abitanti;
c) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000
abitanti;
d) da 20 membri nelle altre province.
4. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano
l''intera provincia.
5. La popolazione è determinata in base ai risultati dell''ultimo censimento
ufficiale.".
6. All''articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, la parola: "sedici" è sostituita dalla
seguente: "dodici.".
7. Il presente articolo si applica a decorrere dalle prime elezioni per il
rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive alla data di
entrata in vigore della presente legge.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le amministrazioni locali adeguano gli importi dei gettoni di presenza di cui
all''articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al limite
massimo previsto dal decreto di cui al comma 8 del medesimo articolo 82, se
allo stesso superiori.
9. L''articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 84. – (Rimborso spese
di viaggio) – 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si
rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa
autorizzazione del capo dell''amministrazione, nel caso di componenti degli
organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di
consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per
le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministero dell''interno e
del Ministero dell''economia e delle finanze, d''intesa con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.
10. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente
competente, su richiesta dell''interessato, corredata della documentazione
delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una
dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
11. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha
sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio
effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei
rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria
presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o
delegate.".
12. All''articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, le parole: "Gli amministratori locali di cui
all''articolo 77, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "I
sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e
provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni,
nonché i membri delle giunte di comuni e province".
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