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Legge finanziaria 2008

Legge Finanziaria 2008: il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007

ARTICOLO 14
Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali

1. All''articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 le parole: "100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 abitanti";
b) al comma 3 le parole : "30.000 e i 100.000" sono sostituite dalle seguenti: " 100.000 e i 250.000";
c) al comma 5 la parola: "300.000" è sostituita dalla seguente: "250.000".
2. L''articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 37. (Composizione dei consigli)
1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
f) da 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
h) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
i) da 10 membri negli altri comuni.
3. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
b) da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
c) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
d) da 20 membri nelle altre province.
4. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l''intera provincia.
5. La popolazione è determinata in base ai risultati dell''ultimo censimento ufficiale.".
6. All''articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "dodici.".
7. Il presente articolo si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali adeguano gli importi dei gettoni di presenza di cui all''articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al limite massimo previsto dal decreto di cui al comma 8 del medesimo articolo 82, se allo stesso superiori.
9. L''articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 84. – (Rimborso spese di viaggio) – 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell''amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministero dell''interno e del Ministero dell''economia e delle finanze, d''intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
10. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell''interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
11. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.".
12. All''articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: "Gli amministratori locali di cui all''articolo 77, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province".


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