Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
CAPO XXIX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
ATICOLO 92
Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e
straordinario nelle pubbliche amministrazioni
1. Al comma 6, dell''articolo 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 le parole "di comprovata competenza" sono
sostituite dalle seguenti: "di particolare e comprovata specializzazione
universitaria".
2. Resta fermo quanto previsto dall''articolo 1, commi 529 e 560 della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
3. L''articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito
dal seguente:
"Articolo 36
(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)
1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme
contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell''impresa se non per esigenze stagionali e
per periodi non superiori a tre mesi.
2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l''utilizzo del
medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.
3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali
attraverso l''assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a sei mesi non rinnovabile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla
contrattazione collettiva.
5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell''economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le
convenzioni concernenti l''utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l''assunzione o l''impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando
ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di
disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l''obbligo di recuperare le
somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora
la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche
che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla
suddetta violazione.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di
cui all''articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di
cui all''articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono
altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla
preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle
amministrazioni pubbliche.
8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che
comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle 15 unità possono
avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità
di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali
sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di
lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa
della sua sostituzione.
9. Gli enti del servizio sanitario nazionale, in relazione al personale
medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale
infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche,
possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le
finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o
cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e
indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di
assistenza compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento
della spesa di personale dall''articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
10. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di
lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione
tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento
degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di
finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario
nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo
svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate
nell''articolo 1, comma 565, lettera b) secondo periodo della legge 27
dicembre 2006, n. 296. L''utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono
stipulati i contratti di cui al presente comma per fini diversi determina
responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto.
La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del
provvedimento."
4. Con effetto dall''anno 2008 il limite di cui all''art. 1, comma 187, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall''art. 1, comma 538, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 15%.
5. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di
riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le Amministrazioni Statali, ivi comprese quelle ad ordinamento
autonomo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvedono, sulla base
delle specifiche esigenze, da valutare in contrattazione integrativa e
finanziate nell''ambito dei fondi unici di amministrazione, all''attuazione
delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali,
comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a
prestazioni di lavoro straordinario.
6. In ogni caso, a decorrere dall''anno 2008, per le Amministrazioni di cui al
comma 1 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il
limite del novanta per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate
per l''anno finanziario 2007.
7. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro
straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica
delle presenze.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, si applicano anche ai Corpi di
Polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze Armate e al Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di
servizio non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro
straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime
orario e delle turnazioni vanno fronteggiate nell''ambito delle risorse
assegnate agli appositi fondi per l''incentivazione del personale, previsti
dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione.
Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'' apposita
finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione
decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno
nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui all''art. 95
comma 4.
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