Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
CAPO XXVI
MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
ARTICOLO 77
Contenimento dei costi della giustizia militare
1. Ai fini del contenimento della spesa e della
razionalizzazione dell''ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1°
maggio 2008:
a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica
di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il
tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza
territoriale relativa alle regioni Valle d''Aosta, Piemonte, Liguria,
Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;
il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza
territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e
Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la
competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria e Sicilia;
b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte
militare di appello e i relativi uffici della procura generale militare della
Repubblica;
c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, a decorrere dalle prime elezioni
per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo
l''entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti
all''articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n.
561, sono ridotti, rispettivamente, da cinque a tre, di cui almeno uno con
funzioni di cassazione o di appello, e da due a uno, che assume le funzioni di
vice presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica è
conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell''ufficio di
segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a
quella attuale.
3. I procedimenti pendenti al 1° maggio 2008 presso gli uffici giudiziari
militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare
d''appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L''udienza
fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al
comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare
d''appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti.
4. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni
dall''entrata in vigore della presente legge:
a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.154
unità;
b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di
cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità
e criteri: nell''ordine di scelta per il transito viene seguito l''ordine di
ruolo organico mediante interpello di tutti magistrati militari; i magistrati
militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere
assegnati ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad
altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte
d''appello, con conservazione dell''anzianità e della qualifica maturata,
nonché delle funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza, con
esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte;
nell''ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati
militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli
uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del
procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati
rispetto all''organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti sono
disposti d''ufficio partendo dall''ultima posizione di ruolo organico e
trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli
uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti, sia a domanda sia
d''ufficio, sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della
difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del
Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della
magistratura; i trasferimenti dei magistrati componenti del Consiglio della
magistratura militare hanno esecuzione dalla cessazione del mandato in corso
del Consiglio stesso;
c) sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari militari per
effetto della soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della
equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e,
in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al
trasferimento d''ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei
magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della
giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei
singoli uffici;
d) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri della
difesa e dell''economia e delle finanze viene individuato un numero di
dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari
non superiore a quello corrispondente alle dotazioni organiche degli uffici
giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 che transita nei ruoli del
Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero
della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti
nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove
necessario e subordinatamente all''esperimento di mobilità di tipo volontario
i trasferimenti possono essere disposti d''ufficio.
5. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all''articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L''ufficio
autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione è
composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da un sostituto
procuratore generale militare.";
b) l''articolo 11 è abrogato.
6. All''articolo 1, della legge n. 561 del 1988 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: "uno di essi è
eletto dal Consiglio vice presidente";
b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola: "eletto";
c) al comma 4, le parole "sei componenti, di cui tre elettivi" sono
sostituite dalle seguenti: "quattro componenti, di cui due
elettivi".
7. Il termine di centottanta giorni di cui all''articolo 5, comma 3, della
legge 30 luglio 2007, n. 111, decorre per la magistratura militare dalla
rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3, lettera c), del
presente articolo.
8. Dall'' applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro
dell''economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del
Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di
magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti
stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all''incremento degli
organici
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