Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
CAPO XXVI
MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
ARTICOLO 76
Contenimento dei costi delle amministrazioni
pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili
1. A decorrere dall''anno 2008 la cilindrata media delle
autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo
nell''ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello
Stato non può superare i 1600 centimetri cubici, escludendo dal computo le
autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i
servizi istituzionali di tutela dell''ordine, della sicurezza pubblica e della
protezione civile.
2. Il CNIPA effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del
rispetto delle disposizioni di cui all''articolo 47 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in
materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette
disposizioni in misura superiore al cinquanta per cento del totale della
corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche
amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici
nazionali, la riduzione, nell''esercizio finanziario successivo, del trenta
per cento delle risorse stanziate nell''anno in corso per spese di invio della
corrispondenza cartacea.
3. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni, di concerto con
il Ministro dell''economia e delle finanze e con il Ministro delle
comunicazioni, da adottare entro due mesi dall''entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
4. All''articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali sono tenute, a decorrere
dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti
relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta, ad utilizzare i
servizi "Voce tramite protocollo internet" (VoIP) previsti dal
sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate a
livello territoriale.
2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle
disposizioni di cui al comma 2-bis.
2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis
comporta la riduzione, nell''esercizio finanziario successivo, del trenta per
cento delle risorse stanziate nell''anno in corso per spese di
telefonia.".
5. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni, di concerto con
il Ministro dell''economia e delle finanze e con il Ministro delle
comunicazioni, da adottare entro due mesi dall''entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e
2-quater dell''articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
introdotti dal comma i del presente articolo.
6. In relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5, le dotazioni delle unità
previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti
spese postali e telefoniche, sono rideterminate in maniera lineare in misura
tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per
l''anno 2008, 12 milioni di euro per l''anno 2009 e 14 milioni di euro a
decorrere dal 2010. Le altre pubbliche Amministrazioni dovranno altresì
adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare
risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro
per l''anno 2008, a 128 milioni di euro per l''anno 2009 ed a 272 milioni di
euro per l''anno 2010. Al fine di garantire l''effettivo conseguimento di tali
obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si
provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti
delle pubbliche amministrazioni inadempienti..
7. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie
strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all''articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano piani triennali per
l''individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell''utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni
di lavoro nell''automazione d''ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di
fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali.
8. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 7 sono altresì indicate le
misure dirette a circoscrivere l''assegnazione di apparecchiature di telefonia
mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di
servizio, di pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo
necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono
l''uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della
riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il
corretto utilizzo delle relative utenze.
9. Qualora gli interventi di cui al presente articolo implichino la
dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della
documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell''operazione in
termini di costi e benefici.
10. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli
organi di controllo interno e alla Sezione regionale della Corte dei Conti
competente.
11. I piani triennali di cui al presente articolo sono resi pubblici con le
modalità previste dall''articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e dall''articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
12. Le amministrazioni di cui al comma 7, sulla base di criteri e modalità
definiti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri da adottare,
sentita l''Agenzia del Demanio, entro novanta giorni dall''entrata in vigore
della presente legge, all''esito della ricognizione propedeutica alla adozione
dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 7, provvedono a
comunicare al Ministero dell''Economia e delle Finanze i dati relativi a:
a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali,
distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza
complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla
cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli
stessi di diritti in favore di terzi;
b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità,
distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza
complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti
a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità
13. Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, entro novanta giorni dall''entrata in vigore della presente legge,
adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al
fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica desumibili dal presente articolo.
14. All''articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "due".
15. Fino al 2 agosto 2009 l''organo collegiale di cui all''articolo 4, comma
2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 è costituito dal Presidente e da
tre membri fino alla predetta data, ai fini delle deliberazioni, in caso di
parità di voti, prevale quello del Presidente.
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