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Legge finanziaria 2008

Legge Finanziaria 2008: il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007

CAPO XXIV

MISSIONE 28 - SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

ARTICOLO 71
Contrasto all''esclusione sociale negli spazi urbani

1. L''articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito come segue:
"340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l''integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342.".
2. L''articolo 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito come segue:
"341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi d''imposta successivi, l''esenzione è limitata, per i primi cinque, al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l''ottavo e nono al 20 per cento;
b) esenzione dall''imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
c) esenzione dall''imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall''anno 2008 e fino all''anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l''esercizio delle nuove attività economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l''esonero è limitato, per i primi cinque, al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l''ottavo e nono al 20 per cento.
341 bis. Le piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una ZFU antecedentemente al 1° gennaio 2008, possono fruire delle agevolazioni di cui al comma precedente, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all''applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella G.U.U.E. del 28.12.2006 L379.
341 ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.
341 quater. Con decreto del Ministro dell''economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai precedenti commi.".
3. Il comma 342 dell''articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito come segue:
"342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede alla definizione dei criteri per l''allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede, successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L''efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell''articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all''autorizzazione della Commissione europea.".

 

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