Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
CAPO XXIV
MISSIONE 28 - SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE
ARTICOLO 71
Contrasto all''esclusione sociale negli spazi urbani
1. L''articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è sostituito come segue:
"340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi
urbani e favorire l''integrazione sociale e culturale delle popolazioni
abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado
urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone
franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le
finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di
50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al
finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342.".
2. L''articolo 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
sostituito come segue:
"341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla Raccomandazione
n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone
franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono
fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui
al comma 340 a tal fine vincolate:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta.
Per i periodi d''imposta successivi, l''esenzione è limitata, per i primi
cinque, al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per
l''ottavo e nono al 20 per cento;
b) esenzione dall''imposta regionale sulle attività produttive, per i primi
cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun
periodo di imposta, del valore della produzione netta;
c) esenzione dall''imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall''anno
2008 e fino all''anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane
dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l''esercizio delle nuove
attività economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro
dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale
di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo
determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno
il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la
zona franca urbana. Per gli anni successivi l''esonero è limitato, per i
primi cinque, al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per
l''ottavo e nono al 20 per cento.
341 bis. Le piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in
una ZFU antecedentemente al 1° gennaio 2008, possono fruire delle
agevolazioni di cui al comma precedente, nel rispetto del Regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all''applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore,
pubblicato nella G.U.U.E. del 28.12.2006 L379.
341 ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese
operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione
navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della
siderurgia e del trasporto su strada.
341 quater. Con decreto del Ministro dell''economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di
applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai precedenti commi.".
3. Il comma 342 dell''articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
sostituito come segue:
"342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede alla definizione
dei criteri per l''allocazione delle risorse e per la individuazione e la
selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici,
rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede,
successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla
perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del
finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340.
L''efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai
sensi dell''articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea, all''autorizzazione della Commissione europea.".
Ricerca rapida: immobili Napoli
case
Napoli- case fuorigrotta comuni flegrei, case
Napoli - case vomero - case chiaia - case posillipo, case
Napoli - case Napoli centro, case
Napoli- case comuni vesuviani , case
Caserta, case
Napoli- case periferia urbana, case
Napoli - provincia, turistico,
fitti immobili
napoli
Ricerca rapida: immobili provincia di Napoli
case acerra,
case
afragola, case
arzano, case
calvizzano, case
casalnuovo di napoli, case
casavatore, case
casoria, case
cercola, case
ercolano, case
giugliano in campania, case
marano di napoli, case
melito di napoli, case
mugnano di napoli, case
pomigliano d'arco, case
portici, case
pozzuoli, case
san giorgio a cremano, case
san sebastiano al vesuvio, case
qualiano, case
quarto, case
villaricca, case
volla iimmobili
acerra