Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
CAPO XXVIII
DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE VALIDE PER TUTTE LE MISSIONI
ARTICOLO 86
Disposizioni in materia di arbitrato
per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società
pubbliche
1. E'' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui
all''articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di
inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto
lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di
sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi
comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei
relativi procedimenti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si estendono alle società interamente
possedute ovvero partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al
medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società
interamente possedute ovvero partecipate da questi ultimi.
3. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già
sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente
articolo e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono
ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai
soggetti di cui ai commi 1 e 2 di declinare la competenza arbitrale, ove tale
facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti
contratti, e dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la
giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali eventualmente costituiti
successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore
della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano
integralmente compensate tra le parti.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell''economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione
pubblica, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia,
provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per
effetto dell''applicazione delle disposizioni del presente articolo affinchè
siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i
trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse
riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo
servizio. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette annualmente al
Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione sullo stato di attuazione
delle disposizioni del presente articolo.
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