Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
ARTICOLO 5
Disposizioni in materia di accise ed ulteriori
interventi nel settore tributario
1. All''articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, le parole: "1° gennaio 2007", sono sostituite dalle
seguenti: "1° gennaio 2008"
2. Le disposizioni del comma 1 dell''articolo 21 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti
di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d''imposta in
corso al 31 dicembre 2008.
3. Le disposizioni del comma 103 dell''articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme
versate nel periodo d''imposta 2007 ai fini della compensazione dei versamenti
effettuati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
4. Le disposizioni del comma 106 dell''articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo
d''imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.
5. All''articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, le parole da: "per gli otto periodi
d''imposta successivi", fino alla fine del comma, sono sostituite dalle
seguenti: "per i nove periodi d''imposta successivi l''aliquota è
stabilita nella misura dell''1,9 per cento; per il periodo d''imposta in corso
al 1° gennaio 2008 l''aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per
cento".
6. Per l''anno 2008 sono prorogate le disposizioni di cui all''articolo 11
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392 dell''articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l''arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31
dicembre 2008.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti
le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui
all''articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
9. All''articolo 33 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Sono considerate
produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti
vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all''articolo 32, comma 2,
lettera b).". All''onere derivante dall''attuazione del presente comma,
valutato in un milione di euro per il 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal
2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell''autorizzazione di
spesa di cui all''articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005,
n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
10. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all''articolo 17, nel comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del
Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle
forze armate nazionali;";
b) alla tabella A, nel punto 12:
1) la voce: "benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota
normale della benzina senza piombo", è sostituita dalla seguente:
"benzina: euro 359,00 per 1000 litri;";
2) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota
normale", sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1000
litri;";
c) alla tabella A, nel punto 13:
1) la voce: "benzina 40 per cento aliquota normale;" è abrogata;
2) la voce: "benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;",
è sostituita dalla seguente: "benzina: 359,00 euro per 1000
litri;";
3) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota
normale;", sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1000
litri;";
d) alla tabella A, dopo il punto 16, è aggiunto il seguente: "16-bis.
Prodotti energetici impiegati dalle Forze Armate nazionali per gli usi
consentiti:
Carburanti per motori:
Benzina euro 359,00 per 1000 litri
Gasolio euro 302,00 per 1000 litri
GPL esenzione
Gas naturale esenzione
Combustibili per riscaldamento:
Gasolio euro 21,00 per 1000 litri
GPL zero
Gas naturale euro 11,66 per 1000 metri cubi".
11. Al gas naturale impiegato dalle Forze Armate nazionali come combustibile
per riscaldamento, per il quale è applicata l''aliquota di accisa di cui al
punto 16-bis della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, non si applicano l''addizionale regionale all''imposta di
consumo sul gas metano usato come combustibile e l''imposta regionale
sostitutiva per le utenze esenti di cui all''articolo 9 del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni.
12. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo
con lo stanziamento di euro 107.155.000 a decorrere dall''anno 2008, destinato
al pagamento dell''accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze Armate
nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza, per gli usi consentiti.
Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministro dell''economia e delle finanze tramite l''Ufficio
Centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto ministero.
13. Nello stato di previsione del ministero dell''Economia e delle finanze è
istituito un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere
dall''anno 2008, destinato al pagamento dell''accisa sui prodotti energetici
impiegati dal Corpo della Guardia di finanza per gli usi consentiti. Con
decreto del Ministro dell''economia e delle finanze da comunicare, anche con
evidenze informatiche, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte
dei Conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del predetto ministero.
14. All''onere derivante dai commi 12 e 13, pari ad euro 115.000.000 a
decorrere dall''anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dall''applicazione delle disposizioni di cui al comma 10,
lettere a) e d).
15. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il comma 16 dell''articolo 3 della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è abrogato.
16. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il regolamento adottato con il decreto
del Ministro dell''economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, è
abrogato.
17. All''articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,
e successive modifiche, dopo il numero 7) è inserito il seguente: "7
bis) il 29,75 per cento del gettito dell´accisa sulle benzine ed il 30,34 per
cento del gettito dell''accisa sul gasolio consumati nella regione per uso
autotrazione;".
18. L''efficacia della disposizione di cui al comma 17 decorre dal 1° gennaio
2008.
19. Per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale, mediante previsione
nella legge finanziaria, è eventualmente rideterminata l''entità delle
compartecipazioni al gettito dell''accisa sulle benzine e sul gasolio che
competono alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell''articolo 49, primo
comma, punto 7-bis) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e
successive modificazioni, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi
di finanza pubblica e l''equilibrio finanziario nei rapporti Stato-Regione.
20. Al comma 15 dell''articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive modificazioni, le parole: "e nell''ambito della quota dell''accisa
a loro riservata", sono soppresse.
21. All''articolo 2, primo comma, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438,
recante disposizioni relative all''istituzione di una zona franca in una parte
del territorio della provincia di Gorizia, al numero 7), le parole:
"combustibili liquidi e", sono soppresse; il potenziale valore
globale delle agevolazioni di cui all''articolo 3, quarto comma, della legge
27 dicembre 1975, n. 700, relativo ai prodotti di cui alle tabelle A e B
allegate alla medesima legge è ridotto di euro 50.123.520.
22. Entro il 30 aprile 2008 la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Gorizia provvede, ai sensi e con le modalità stabilite
dall''articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, a
modificare, coerentemente con quanto disposto al comma 7, le tabelle A e B
allegate alla medesima legge vigenti alla data del 1° gennaio 2008. A
decorrere dal 1° luglio 2008, in mancanza dell''emanazione del predetto
provvedimento della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Gorizia, è comunque soppresso dalle tabelle A e B allegate alla predetta
legge n. 700 del 1975, nella formulazione in vigore al 1° gennaio 2008, ogni
riferimento a prodotti che, in relazione all''uso cui sono destinati,
risultino sottoposti ad accisa.
23. All''articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito,
con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, il comma 4 è abrogato.
24. L''articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.
25. All''articolo 7, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito,
con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i commi 1-ter, 1-quater
e 1-quinquies sono abrogati.
26. L''articolo 8-bis del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.
27. Nello stato di previsione del Ministero dell''economia e delle finanze è
istituito un fondo con lo stanziamento di euro 24.300.000 a decorrere
dall''anno 2008, finalizzato al miglioramento dell''efficienza energetica e
alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da
piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture
da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il
trasporto di persone. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell''economia e delle
finanze e con il Ministro dell''ambiente e della tutela del territorio e del
mare sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo ai
soggetti beneficiari.
28. All''onere derivante dal comma 27, pari ad euro 24.300.000 a decorrere
dall''anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall''applicazione delle disposizioni di cui al comma10, lettera b).
29. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell''economia e delle
finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 4.000.000 a
decorrere dall''anno 2008, finalizzato al miglioramento dell''efficienza dei
veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti
effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13
della Tabella A allegata al testo unico approvato con il decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative attrezzature. Con regolamento da
adottare con decreto del Ministro dell''economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dei Trasporti e con il Ministro della Salute sono stabilite le
modalità ed i criteri di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.
30. All''onere derivante dal comma 29, pari ad euro 4.000.000 a decorrere
dall''anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall''applicazione delle disposizioni di cui al comma 10, lettera
c).
31. Al testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all''articolo 10, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente :
"e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai
fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai
sensi dell''articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento
stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro 60 giorni
dall''entrata in vigore della presente legge. Ai fini del calcolo del predetto
limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai
sensi dell''articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati
nell''interesse delle persone indicate nell''articolo 12, che si trovino nelle
condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l''ammontare non dedotto
dalle persone stesse, fermo restando l''importo complessivamente
stabilito;";
b) all''articolo 51, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi
di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti
o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni
di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti
di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui
all''articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore
complessivamente ad euro 3615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si
tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi
dell''articolo 10, comma 1, lettera e-ter;".
32. All''articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n.413, dopo
le parole: "fine assistenziale", sono aggiunte le seguenti: "e
i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale", e dopo le parole:
"dell''articolo 51", sono aggiunte le seguenti: "e quelli di
cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell''articolo 10".
33. Le disposizioni in materia di tassa d''imbarco e sbarco sulle merci
trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47,
convertito, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di
tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi
dei servizi di controllo di sicurezza di cui all''articolo 8 del decreto
ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, adottato dal Ministero dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministero dell''interno, concernente il
regolamento recante norme di attuazione dell''articolo 5 del decreto-legge 18
gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di
sicurezza, nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco
di cui all''articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si
interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura
tributaria.
34. Nell''articolo 1, comma 1-ter, lettera a), della tariffa dell''imposta di
bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze
20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del
Ministero dell''economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007, le parole: "euro 42,00"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 17,50".
35. Per l''anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non
di ruolo con incarico annuale, ai fini dell''imposta sul reddito delle persone
fisiche, spetta una detrazione dall''imposta lorda e fino a capienza della
stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di
500 euro, per l''autoaggiornamento e per la formazione.
36. Alla lettera i-sexies), del comma 1, dell''articolo 15, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "e successive
modificazioni", sono aggiunte le seguenti: "i canoni relativi ai
contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o
locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università,
Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e
cooperative,"
37. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione
delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 41, l''emissione, la trasmissione, la
conservazione e l''archiviazione delle fatture emessi nei rapporti con le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e con gli enti
pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve
essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l''osservanza del
decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del Codice
dell''amministrazione digitale.
38. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 41, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 37 non possono
accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all''invio in forma
elettronica.
39. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema
di Interscambio istituito dal Ministero dell''economia e delle finanze e da
questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
40. Con decreto del Ministro dell''economia e delle finanze da emanarsi entro
il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di Interscambio e ne
sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture
elettroniche alle amministrazioni destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai
fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza
pubblica.
41. Con decreto del Ministro dell''economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per le riforme e l''innovazione nella pubblica amministrazione,
sono definite:
a) le regole di identificazione univoca. degli uffici centrali e periferici
delle amministrazioni destinatari della fatturazione;
b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per
l''emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di
integrazione con il sistema di interscambio;
c) le linee guida per l''adeguamento delle procedure interne delle
amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture
elettroniche;
d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 37, limitatamente a
determinate tipologie di approvvigionamenti;
e) la disciplina dell''utilizzo, tanto da parte degli operatori economici,
quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati
allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all''assolvimento
degli obblighi di cui al presente articolo;
f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole
e medie imprese;
g) la data, a decorrere dalla quale decorrono l''obbligo di cui al comma 37 ed
il divieto di cui al comma 38, con possibilità di introdurre gradualmente il
passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.
42. All''articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, la lettera b), è sostituita dalla seguente: "b) qualora
sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione,
l''accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le
relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alla società di cui
al comma 5, lettera c), dell''articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267; 2) nel rispetto della normativa dell''Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi
pubblici locali, ai soggetti iscritti nell''albo di cui al successivo articolo
53, comma 1, ed agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese
dell''Unione Europea che esercitano le menzionate attività e che presentano
una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di
stabilimento dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a
quelli previsti dalla normativa italiana. L''affidamento deve prevedere un
termine massimo di durata non superiore complessivamente ad anni sei.";
b) il comma 6 è abrogato.
43. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete
infrastrutturale e dei servizi nei porti, e nei collegamenti stradali e
ferroviari nei porti è attribuito alle Regioni ed alle Province Autonome
l''incremento delle riscossioni dell''imposta sul valore aggiunto e le accise
relative alle operazioni di importazione nei porti e negli interporti.
44. La quota spettante alle Regioni e alle Province Autonome è computata, a
decorrere dall''anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante
dall''imposta sul valore aggiunto e dalle accise, sia stato almeno pari a
quanto previsto nella Relazione Previsionale e programmatica, con riferimento
all''incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti di ciascuna
regione rispetto all''ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo
dell''anno precedente.
45. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei
trasporti, a decorrere dal 2008, un Fondo per il finanziamento di interventi e
di servizi nei porti, e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti. Il
Fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 43 al netto di
quanto attribuito allo specifico Fondo dal decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro
dell''economia e delle finanze di attuazione dell''articolo 1, comma 990,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Fondo è ripartito con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell''economia e delle
finanze e del Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente
tra lo Stato e le Regioni, al netto della quota di gettito eventualmente già
spettante alla Regione o Provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A
ciascuna Regione spetta comunque l''80 per cento dell''incremento delle
riscossioni nei porti nel territorio regionale.
46. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell''economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture, sono
definite le modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei
tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché i criteri per la
destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi.
47. Al comma 1, dell''articolo 3 del decreto del Ministero dell''economia e
delle finanze 22 novembre 2005, le parole: "dello 0,6 per mille"
sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,8 per mille
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