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I

Legge finanziaria 2008

Legge Finanziaria 2008: il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007

CAPO XI

MISSIONE 14 - INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA

ARTICOLO 36

ARTICOLO 36
Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria

1. E'' soppresso il fondo di garanzia sui debiti contratti dai partiti politici, di cui all''articolo 6 bis della legge 6 giugno 1999, n. 157. Le relative disponibilità confluiscono nei fondi per il rimborso da attribuire ai movimenti e partiti politici della medesima legge secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell''economia e delle finanze.
2. L''autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 è ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
3. Il fondo di cui all''articolo 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall''anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.
4. Per l''utilizzazione delle risorse di cui al comma 3, il DPCM di cui al comma 2 dell''articolo 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e dell''economia e delle finanze.
5. Al fine di fronteggiare l''emergenza penitenziaria con l''adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti o la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 20 milioni per l''anno 2008, 20 milioni per l''anno 2009 e di 30 milioni per l''anno 2010 per l''avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e del Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
6. All''articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole " 20 miliardi di euro" sono sostituite dalle parole " 23 miliardi di euro".
7. All''articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo periodo le parole "realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative" sono sostituite dalle seguenti parole "realizzazione di strutture residenziali e l''acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali nel settore delle cure palliative".

1. E'' soppresso il fondo di garanzia sui debiti contratti dai partiti politici, di cui all''articolo 6 bis della legge 6 giugno 1999, n. 157. Le relative disponibilità confluiscono nei fondi per il rimborso da attribuire ai movimenti e partiti politici della medesima legge secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell''economia e delle finanze.
2. L''autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 è ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
3. Il fondo di cui all''articolo 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall''anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.
4. Per l''utilizzazione delle risorse di cui al comma 3, il DPCM di cui al comma 2 dell''articolo 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e dell''economia e delle finanze.
5. Al fine di fronteggiare l''emergenza penitenziaria con l''adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti o la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 20 milioni per l''anno 2008, 20 milioni per l''anno 2009 e di 30 milioni per l''anno 2010 per l''avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e del Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
6. All''articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole " 20 miliardi di euro" sono sostituite dalle parole " 23 miliardi di euro".
7. All''articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo periodo le parole "realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative" sono sostituite dalle seguenti parole "realizzazione di strutture residenziali e l''acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali nel settore delle cure palliative".

 

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