Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
CAPO XI
MISSIONE 14 - INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
ARTICOLO 36
ARTICOLO 36
Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria
1. E'' soppresso il fondo di garanzia sui debiti contratti
dai partiti politici, di cui all''articolo 6 bis della legge 6 giugno 1999, n.
157. Le relative disponibilità confluiscono nei fondi per il rimborso da
attribuire ai movimenti e partiti politici della medesima legge secondo
modalità da stabilire con decreto del Ministro dell''economia e delle
finanze.
2. L''autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 è
ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
3. Il fondo di cui all''articolo 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall''anno 2008, da
destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli
edifici del sistema scolastico, secondo programmi basati su aggiornati gradi
di rischiosità.
4. Per l''utilizzazione delle risorse di cui al comma 3, il DPCM di cui al
comma 2 dell''articolo 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato
sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e
dell''economia e delle finanze.
5. Al fine di fronteggiare l''emergenza penitenziaria con l''adeguamento
infrastrutturale degli edifici esistenti o la realizzazione di nuovi edifici,
è autorizzata la spesa di 20 milioni per l''anno 2008, 20 milioni per l''anno
2009 e di 30 milioni per l''anno 2010 per l''avvio di un programma
straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto
interministeriale del Ministro delle infrastrutture e del Ministro della
giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da
realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditorati
interregionali alle opere pubbliche.
6. All''articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le parole " 20 miliardi di euro" sono sostituite dalle parole
" 23 miliardi di euro".
7. All''articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nel secondo periodo le parole "realizzazione di strutture
residenziali dedicate alle cure palliative" sono sostituite dalle
seguenti parole "realizzazione di strutture residenziali e
l''acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali nel settore
delle cure palliative".
1. E'' soppresso il fondo di garanzia sui debiti contratti
dai partiti politici, di cui all''articolo 6 bis della legge 6 giugno 1999, n.
157. Le relative disponibilità confluiscono nei fondi per il rimborso da
attribuire ai movimenti e partiti politici della medesima legge secondo
modalità da stabilire con decreto del Ministro dell''economia e delle
finanze.
2. L''autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 è
ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
3. Il fondo di cui all''articolo 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall''anno 2008, da
destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli
edifici del sistema scolastico, secondo programmi basati su aggiornati gradi
di rischiosità.
4. Per l''utilizzazione delle risorse di cui al comma 3, il DPCM di cui al
comma 2 dell''articolo 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato
sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e
dell''economia e delle finanze.
5. Al fine di fronteggiare l''emergenza penitenziaria con l''adeguamento
infrastrutturale degli edifici esistenti o la realizzazione di nuovi edifici,
è autorizzata la spesa di 20 milioni per l''anno 2008, 20 milioni per l''anno
2009 e di 30 milioni per l''anno 2010 per l''avvio di un programma
straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto
interministeriale del Ministro delle infrastrutture e del Ministro della
giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da
realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditorati
interregionali alle opere pubbliche.
6. All''articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le parole " 20 miliardi di euro" sono sostituite dalle parole
" 23 miliardi di euro".
7. All''articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nel secondo periodo le parole "realizzazione di strutture
residenziali dedicate alle cure palliative" sono sostituite dalle
seguenti parole "realizzazione di strutture residenziali e
l''acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali nel settore
delle cure palliative".
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