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I

Legge finanziaria 2008

Legge Finanziaria 2008: il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007

CAPO XXIX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

ARTICOLO 95
Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco

1. Ai sensi dell''articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intervenute intese ed accordi fra Governo e Organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall''articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a carico del bilancio statale sono incrementate per l''anno 2008 di 1.081 milioni di euro e a decorrere dall''anno 2009 di 220 milioni di euro.
2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, per il personale docente del comparto Scuola, in attuazione dell''Accordo sottoscritto dal Governo e dalle Organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall''anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.
3. Per le finalità indicate al comma 1, le risorse previste dall''articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l''anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall''anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 3 sono stanziati, a decorrere dall''anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell''ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l''adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l''attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 3, al fine di migliorare l''operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, sono stanziati, a decorrere dall''anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
6. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l''anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.
7. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l''anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall''anno 2009.
8. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 6 e 7, in deroga all''articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l''anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università ricompresi nel fondo di cui all''articolo 52, comma 1, della presente legge.
9. Le somme indicate ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8, comprensive degli oneri contributivi e dell''IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l''importo complessivo massimo di cui all''articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468.
10. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall''articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell''economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
11. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell''articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l''anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall''anno 2009.
12. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l''anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall''anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 e 116 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
13. Le somme di cui ai commi 11 e 12, comprensive degli oneri contributivi e dell''IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l''importo complessivo massimo di cui all''articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
14. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall''amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell''articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Per il personale delle università, incluso quello di cui all''articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel Fondo di cui all''art. 52, comma 1, della presente legge. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall''articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell''economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

 

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