Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
CAPO XXIX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
ARTICOLO 95
Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio
2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il
personale del Corpo dei Vigili del Fuoco
1. Ai sensi dell''articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle
intervenute intese ed accordi fra Governo e Organizzazioni sindacali in
materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva
nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall''articolo 1, comma 546, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 a carico del bilancio statale sono incrementate
per l''anno 2008 di 1.081 milioni di euro e a decorrere dall''anno 2009 di 220
milioni di euro.
2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, per il personale docente del
comparto Scuola, in attuazione dell''Accordo sottoscritto dal Governo e dalle
Organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall''anno
2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo
sviluppo professionale della carriera docente.
3. Per le finalità indicate al comma 1, le risorse previste dall''articolo 1,
comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i
miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico
per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l''anno 2008 di 338 milioni di
euro e a decorrere dall''anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro
per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 3 sono stanziati, a decorrere
dall''anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell''ordine
e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela
economico-finanziaria, e della difesa nazionale da utilizzare anche per
interventi in materia di buoni pasto e per l''adeguamento delle tariffe orarie
del lavoro straordinario, mediante l''attivazione delle apposite procedure
previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 3, al fine di migliorare
l''operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, sono stanziati, a
decorrere dall''anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
6. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1,
per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i
corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l''anno 2008, dal
computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del
patto di stabilità.
7. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1,
il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è
incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l''anno 2008 e di
398 milioni di euro a decorrere dall''anno 2009.
8. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai
commi 6 e 7, in deroga all''articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi
di cui al comma 1, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio
contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un
importo complessivo di 272 milioni di euro per l''anno 2008 e di 58 milioni di
euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente 205 milioni di euro e 39
milioni di euro per le università ricompresi nel fondo di cui all''articolo
52, comma 1, della presente legge.
9. Le somme indicate ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8, comprensive degli oneri
contributivi e dell''IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, concorrono a costituire l''importo complessivo massimo di cui
all''articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468.
10. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei
limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall''articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i
comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva
complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il
personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i
Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero
dell''economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in
sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
11. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell''articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del
bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, sono quantificati
complessivamente in 240 milioni di euro per l''anno 2008 e in 355 milioni di
euro a decorrere dall''anno 2009.
12. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del
rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate
complessivamente in 117 milioni di euro per l''anno 2008 e in 229 milioni di
euro a decorrere dall''anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente,
di 78 e 116 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
13. Le somme di cui ai commi 11 e 12, comprensive degli oneri contributivi e
dell''IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono
a costituire l''importo complessivo massimo di cui all''articolo 11, comma 3,
lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
14. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall''amministrazione statale, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell''articolo 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo. Per il personale delle università, incluso quello di cui
all''articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16, i
maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel Fondo di cui
all''art. 52, comma 1, della presente legge. In sede di deliberazione degli
atti di indirizzo previsti dall''articolo 47, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione
delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche
metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i Comitati di
settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell''economia e
delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di
rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
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