Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
CAPO X
MISSIONE 13 - DIRITTO ALLA MOBILITA''
ARTICOLO 33
Interventi a favore dell''industria cantieristica e
delle imprese armatoriali
1. Per il completamento degli interventi di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è autorizzata la spesa
di 6 milioni di euro per l''anno 2008 e di 14 milioni di euro per l''anno
2009.
2. Per il completamento degli interventi di cui all''articolo 3 della legge 16
marzo 2001, n. 88, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l''anno
2008, 21 milioni di euro per l''anno 2009 e 25 milioni di euro per l''anno
2010.
3. Il fondo di cui all''articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n.13,
è integrato di 4 milioni di euro per l''anno 2008 e di 10 milioni di euro per
l''anno 2009.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è istituito, presso il Ministero dei
trasporti, un Fondo destinato a interventi volti a migliorare l''efficienza
energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in
navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa vigente. La
dotazione iniziale di tale Fondo è pari a 1 milione di euro per l''anno 2008
ed a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
5. Il Fondo ha la funzione di provvedere alla erogazione di un contributo per
attività di ricerca e definizione degli opportuni standard di efficienza
energetica e ambientale alla luce delle tecnologie innovative disponibili, per
l''individuazione degli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che
riducono l''efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto
marittimo, per campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle
opportunità tecnologiche praticabili e sulle migliori pratiche riguardanti
soluzioni già attuate, nonché per favorire gli investimenti e compensare i
maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e impiantistici,
componenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi di gestione e controllo, i
trattamenti autoleviganti e antivegetativi di carena che consentono una
maggior efficienza energetica della nave in rapporto alla sua capacità di
trasporto e/o la riduzione delle emissioni in atmosfera, in navigazione e in
porto, oltre quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e
comunitaria.
6. Il Ministro dei trasporti, di intesa col Ministro dell''ambiente della
tutela del territorio e del mare, stabilisce, con proprio decreto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
indici e gli standard energetici e ambientali necessari per soddisfare le
finalità di cui al comma 2, ivi incluse le modalità di verifica e
certificazione da parte dell'' Ente Tecnico, da definirsi in coerenza con la
normativa internazionale e comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio
e l''entità del medesimo in funzione dei miglioramenti di efficienza
energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati.
7. Il Ministro dei trasporti, d''intesa con il Ministro dell''economia e delle
finanze, determina, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, in conformità con la normativa
comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefìci di cui al
presente articolo, nei limiti delle disponibilità di cui comma 1. Il
contributo non può superare il 30% degli investimenti ammissibili per il
raggiungimento degli standard ambientali ed il 40% degli investimenti
ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici, con l''eccezione
delle attività per studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli
impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all''utilizzo della corrente di
terra, per le quali viene riconosciuto fino al 100% dei costi di investimento
e dei costi operativi.
8. Il Ministero dei Trasporti promuove la realizzazione di accordi con le
Autorità Portuali e i fornitori di energia elettrica per
l''approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati e
compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.
9. All''articolo 155, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nel primo periodo le parole: "in traffico
internazionale" sono soppresse.
10. All''articolo 56, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte
dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo le parole "della predetta sezione I " sono
inserite le seguenti: "e del capo VI del titolo II".
11. Le disposizioni di cui all''articolo 102, commi 1, 2, 3, e 7 del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, non si applicano ai beni mobili registrati con costo
ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la
cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano
concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo
Europeo di Interesse Economico (GEIE) o da una società per azioni o a
responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l''opzione prevista
dall''art. 115, comma 4, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ad un''impresa che
li destini all''esercizio della propria attività abituale.
12. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in
misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta
e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non
superiore all''ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al
costruttore. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell''Economia e delle Finanze sono adottate le disposizioni applicative del
comma 11 anche al fine di assicurare che la riduzione delle entrate per il
bilancio dello Stato non superi complessivamente la somma di 2,7 milioni di
euro a decorrere dall''anno 2008.
13. l''efficacia del comma 11 è subordinata, ai sensi dell''art. 88,
paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea,
all''autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei trasporti
provvede a richiedere l''autorizzazione alla Commissione europea.
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