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I

Legge finanziaria 2008

Legge Finanziaria 2008: il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007

CAPO X

MISSIONE 13 - DIRITTO ALLA MOBILITA''

ARTICOLO 33
Interventi a favore dell''industria cantieristica e delle imprese armatoriali

1. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l''anno 2008 e di 14 milioni di euro per l''anno 2009.
2. Per il completamento degli interventi di cui all''articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l''anno 2008, 21 milioni di euro per l''anno 2009 e 25 milioni di euro per l''anno 2010.
3. Il fondo di cui all''articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n.13, è integrato di 4 milioni di euro per l''anno 2008 e di 10 milioni di euro per l''anno 2009.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è istituito, presso il Ministero dei trasporti, un Fondo destinato a interventi volti a migliorare l''efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa vigente. La dotazione iniziale di tale Fondo è pari a 1 milione di euro per l''anno 2008 ed a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
5. Il Fondo ha la funzione di provvedere alla erogazione di un contributo per attività di ricerca e definizione degli opportuni standard di efficienza energetica e ambientale alla luce delle tecnologie innovative disponibili, per l''individuazione degli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che riducono l''efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo, per campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunità tecnologiche praticabili e sulle migliori pratiche riguardanti soluzioni già attuate, nonché per favorire gli investimenti e compensare i maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e impiantistici, componenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi di gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di carena che consentono una maggior efficienza energetica della nave in rapporto alla sua capacità di trasporto e/o la riduzione delle emissioni in atmosfera, in navigazione e in porto, oltre quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e comunitaria.
6. Il Ministro dei trasporti, di intesa col Ministro dell''ambiente della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indici e gli standard energetici e ambientali necessari per soddisfare le finalità di cui al comma 2, ivi incluse le modalità di verifica e certificazione da parte dell'' Ente Tecnico, da definirsi in coerenza con la normativa internazionale e comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio e l''entità del medesimo in funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati.
7. Il Ministro dei trasporti, d''intesa con il Ministro dell''economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefìci di cui al presente articolo, nei limiti delle disponibilità di cui comma 1. Il contributo non può superare il 30% degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali ed il 40% degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici, con l''eccezione delle attività per studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all''utilizzo della corrente di terra, per le quali viene riconosciuto fino al 100% dei costi di investimento e dei costi operativi.
8. Il Ministero dei Trasporti promuove la realizzazione di accordi con le Autorità Portuali e i fornitori di energia elettrica per l''approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati e compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.
9. All''articolo 155, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel primo periodo le parole: "in traffico internazionale" sono soppresse.
10. All''articolo 56, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "della predetta sezione I " sono inserite le seguenti: "e del capo VI del titolo II".
11. Le disposizioni di cui all''articolo 102, commi 1, 2, 3, e 7 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l''opzione prevista dall''art. 115, comma 4, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ad un''impresa che li destini all''esercizio della propria attività abituale.
12. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all''ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministero dell''Economia e delle Finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 11 anche al fine di assicurare che la riduzione delle entrate per il bilancio dello Stato non superi complessivamente la somma di 2,7 milioni di euro a decorrere dall''anno 2008.
13. l''efficacia del comma 11 è subordinata, ai sensi dell''art. 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea, all''autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei trasporti provvede a richiedere l''autorizzazione alla Commissione europea.

 

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