Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
CAPO XXVIII
DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE VALIDE PER TUTTE LE MISSIONI
ARTICOLO 87
Limiti alla costituzione e alla partecipazione in
società delle amministrazioni pubbliche
1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le
amministrazioni di cui all''articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività
di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere
direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali
società. E'' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi
di interesse generale e l''assunzione di partecipazioni in tali società da
parte delle amministrazioni di cui all''articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell''ambito dei rispettivi livelli di
competenza.
2. L''assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali deve
essere autorizzata dall''organo competente con delibera motivata in ordine
alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le amministrazioni di cui all''articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono
a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 1.
4. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 1, costituiscono società o
enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o
altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione,
trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali
per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle
risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni
esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla
corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.
5. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al
comma 3, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura
pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell''anno precedente
all''istituzione o all''assunzione di partecipazioni di cui al comma 3, tenuto
anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di
espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del
personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.
6. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle
amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 3 e 4
asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono
una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell''Economia e delle Finanze –
Ragioneria Generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle
sezioni competenti della Corte dei Conti.
Ricerca rapida: immobili Napoli
case
Napoli- case fuorigrotta comuni flegrei, case
Napoli - case vomero - case chiaia - case posillipo, case
Napoli - case Napoli centro, case
Napoli- case comuni vesuviani , case
Caserta, case
Napoli- case periferia urbana, case
Napoli - provincia, turistico,
fitti immobili
napoli
Ricerca rapida: immobili provincia di Napoli
case acerra,
case
afragola, case
arzano, case
calvizzano, case
casalnuovo di napoli, case
casavatore, case
casoria, case
cercola, case
ercolano, case
giugliano in campania, case
marano di napoli, case
melito di napoli, case
mugnano di napoli, case
pomigliano d'arco, case
portici, case
pozzuoli, case
san giorgio a cremano, case
san sebastiano al vesuvio, case
qualiano, case
quarto, case
villaricca, case
volla iimmobili
acerra