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I

Legge finanziaria 2008

Legge Finanziaria 2008: il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007

CAPO X

MISSIONE 13 - DIRITTO ALLA MOBILITA''

ARTICOLO 34
Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l'intermodalità e l''utilizzo di mezzi meno inquinanti

1. Le annualità relative all''autorizzazione di spesa di cui all''articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono ridotte di 56.368.535 per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 per il 2013.
2. Le somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all''autorizzazione di spesa di cui all''articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all''entrata del bilancio dello Stato per l''ammontare di euro 113.077.881,25 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2008 al 2012.
3. Gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti di 5 milioni di euro per il 2008, 7 milioni per il 2009 e 10 milioni per il 2010.
4. E'' abrogato l''articolo 145, comma 40 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall''articolo 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
5. L''autorizzazione di spesa di cui all''articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è ridotta della somma di 713 mila euro a decorrere dal 2008.
6. Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto, di cui alla legge 22 novembre 2002, n. 265 ed il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.
7. L''autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale disposto dall''articolo 3, comma 2-ter, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è soppressa.
8. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell''autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro – Reggio Calabria e per migliore la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l''anno 2008, 22 milioni di euro per l''anno 2009 e 7 milioni di euro per l''anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.
9. La programmazione degli interventi e la ripartizione delle relative risorse sono approvate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e del Ministro delle infrastrutture per gli interventi infrastrutturali.
10. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all''ENAC, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuate con decreto del Ministro dei trasporti le risorse necessarie per il potenziamento e la sicurezza dell''aeroporto di Reggio Calabria, nonché per gli interventi di continuità territoriale da e per tale aeroporto e per l''adeguamento del servizio cargo da e per l''aeroporto di Catania.
11. L''attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell''articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all''articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 2004 n. 315 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005 n. 21, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2005, n. 167, e successive modificazioni, nell''ambito delle risorse finanziarie stanziate per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell''articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002.
12. Con Decreto del Ministro dei trasporti sono definite condizioni e modalità operative per l''attuazione di quanto previsto al comma 11. Dalla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dei trasporti di cui al presente comma decorre il biennio di attuazione delle misure di cui al medesimo comma 11.
13. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell''articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che residuano dall''attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo sono utilizzate ai fini di quanto disposto dal comma 11 del presente articolo.
14. L''attuazione delle disposizioni di cui all''articolo 38, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prosegue per un ulteriore triennio, secondo le disposizioni di cui all''articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 2004 n. 315 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005 n. 21, nonché agli articoli 14 e 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004 n. 340 per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
15. Il triennio di cui al precedente comma 11 decorre dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui all''articolo 38, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
16. Per l''attuazione di quanto disposto al precedente comma 11, sul "Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti" di cui al comma 6 dell''articolo 38 della legge 1° agosto 2002 n. 166, istituito sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l''anno 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
17. Per il completamento ed implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e 10 milioni di euro per il 2010 .
18. Il contributo, previsto all''art. 1 comma 1044 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dovrà essere utilizzato, prioritariamente, ai fini della riduzione del cofinanziamento nel limite del 35% del contributo statale previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 18T del 20 giugno 2005 e dalla conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei Trasporti e la UIRnet S.p.A, stipulata in data 21 dicembre 2006.
19. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l''implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all''aumento dei controlli stradali; intensificare l''attività ispettiva e le verifiche previste dal Codice della Strada; dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l''esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l''anno 2008, 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, 49 milioni di euro per l''anno 2011, 56 milioni di euro per l''anno 2012 e 4 milioni di euro per l''anno 2013. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate per il ricondizionamento di impianti, tecnologie e strutture del Centro Sperimentale Impianti a Fune di Montecompatri, al fine di garantirne l''operatività o in via subordinata l''affidamento a soggetti esterni adeguatamente qualificati, nel limite massimo di 2 milioni di euro.
20. Per garantire il funzionamento della Cassa di previdenza e assistenza per i dipendenti dell''ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per l''anno 2008.
21. Per il proseguimento degli interventi previsti dall''articolo 1, comma 1038, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l''anno 2010.
22. Il capitale sociale delle Ferrovie della Calabria Srl., delle ferrovie Appulo Lucane Srl, delle ferrovie del Sud-Est Srl è aumentato nel 2008 rispettivamente di 10 milioni di euro per una spesa complessiva di 30 milioni di euro.

 

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