Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
ARTICOLO 10
Modifiche al Patto di stabilità interno degli enti
locali
1. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano
il patto di stabilità interno degli enti locali di cui all''articolo 1 della
legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 sono modificate e integrate come
segue:
a) al comma 676 le parole: "per il triennio 2007-2009" sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2007-2010" e al comma 677
le parole: "2007, 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti:
"2007, 2008, 2009 e 2010";
b) dopo il comma 678 è aggiunto il seguente:
"678-bis. Per l''anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per
l''anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali
originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra.";
c) dopo il comma 679 è aggiunto il seguente:
"679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province
e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una
media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa,
calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli
obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo
finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza
mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla
differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla
differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto
delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti
dalla concessione di crediti.";
d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
"681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli
enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di
competenza, per l''esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli
esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio
2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma
678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Le maggiori entrate derivanti
dall''attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilità interno.";
e) dopo il comma 681 è aggiunto il seguente:
"681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel
triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti
dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare - non destinate, nel
medesimo triennio, all''estinzione anticipata dei prestiti - superiore al 15
per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di
crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un
importo pari alla differenza tra l''ammontare dei proventi in eccesso al
predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai
sensi dei commi 678 e 679 a condizione che tale differenza sia positiva. In
caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano
determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005
calcolato in termini di competenza mista.";
f) al comma 683, al primo periodo, le parole: "Ai fini del comma 686, il
saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del
triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per
quella di cassa," sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del comma
686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono
calcolati, per l''anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella
di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza
mista,";
g) Il comma 684 è sostituito dal seguente:
"684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano
le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a
decorrere dall''anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di
parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di
cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle
concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che
disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al
bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità
interno.;
h) Il comma 685 è sostituito dal seguente:
"685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità
interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono
trimestralmente al Ministero dell''economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del
periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per
il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it",
le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa,
attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto
Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo
stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell''obiettivo
determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis.
La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi
programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La
mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai
sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto,
determina per l''ente inadempiente l''assoggettamento alle regole del patto di
stabilità interno.";
i) dopo il comma 685 è aggiunto il seguente:
"685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle Associazioni
degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la
competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al SIOPE
– Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici - con Decreto del
Ministro dell''Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro
dell''Interno e con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie
locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti
i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d''anno, gli accertamenti
e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate
alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è
effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa
copertura finanziaria.";
l) al comma 686 è aggiunto il seguente periodo: "La mancata trasmissione
della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità
interno.";
m) dopo il comma 686 è aggiunto il seguente:
"686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria
statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito
assunti con l''Unione europea, il Ministro dell''economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure
di contenimento dei prelevamenti.";
n) dopo il comma 690 è aggiunto il seguente:
"690-bis. Al fine di individuare un meccanismo di riequilibrio del
comparto degli enti locali in merito allo stock di debito e alla sua
sostenibilità è istituita, con decreto del Ministro dell''economia e delle
finanze, una commissione, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica,
composta da rappresentanti dei Ministeri dell''economia e delle finanze e
dell''interno, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali,
dell''ISTAT, della Banca d''Italia, dell''UPI, dell''ANCI e dell''UNCEM.".
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