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I

Legge finanziaria 2008

Legge Finanziaria 2008: il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007

CAPO III

MISSIONE 4 - L''ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

ARTICOLO 19
Potenziamento della presenza italiana presso le istituzioni europee

1. Al fine di promuovere lo scambio di esperienze tra la pubblica amministrazione italiana e le istituzioni comunitarie, anche nella fase di accesso agli uffici delle stesse, sono organizzati, con modalità da stabilirsi con successivo decreto ai sensi dell''articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche europee d''intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle riforme e l''innovazione nella pubblica amministrazione, seminari per la formazione specifica in materie comunitarie, diretti a cittadini italiani vincitori di concorsi banditi dalle istituzioni comunitarie.
2. Il Ministro delle riforme e l''innovazione nella pubblica amministrazione, d''intesa con il Ministro delle politiche europee e con il Ministro degli affari esteri, provvede ad attivare fino ad un massimo di 50 tirocini per ciascun anno, finalizzati all''inserimento dei soggetti di cui al comma 1, presso le singole istituzioni comunitarie o presso uffici delle pubbliche amministrazioni italiane, anche delle Regioni e degli Enti locali, preposti alla cura dei rapporti istituzionali con i servizi della Commissione europea e del Consiglio dell''Unione europea.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima di euro 340.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
4. A seguito delle decisioni della Commissione europea C (2005) 4477 del 28 novembre 2005 e C (2007) 287 del 6 febbraio 2007 di non rinnovare la sua partecipazione al Centro nazionale di informazione e documentazione europea – Gruppo europeo d''interesse economico, la legge 23 giugno 2000, n. 178, recante "istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea", e successive modifiche, è abrogata dal 1° gennaio 2008.
5. Al fine di continuare ad assicurare l''impegno dello Stato italiano nelle attività di informazione e documentazione europea e di garantirne la più ampia diffusione nel rispetto del principio di trasparenza, il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie provvede, in collaborazione con il Parlamento europeo e la Commissione europea, anche attraverso convenzioni con soggetti esterni all''amministrazione, alla realizzazione di programmi di diffusione dell''informazione e della documentazione sul processo di integrazione e sulle politiche europee.
6. Il Ministro per le politiche europee presenta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari una relazione sulla realizzazione di detti programmi.
7. All''onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si provvede, nel limite massimo annuo di 750.000 euro a decorrere dall''anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell'' autorizzazione di spesa di cui all''articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178.


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